Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3277 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3277 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3257/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Centro Diagnostico e di Analisi Mediche di A. Guarino & C. s.r.l. e
Fra k s. r. I. ;
– intimate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 10653/23/16 depositata il 28 novembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.

Data pubblicazione: 12/02/2018

ATTESO CHE

– Circa l’avviso di accertamento a fini IRES notificato a Centro
Diagnostico Guarino s.r.l. e Frak s.r.l. per effetto del
disconoscimento dell’applicazione del regime di tassazione del

entrate impugna per cassazione la sentenza che ha accolto
l’appello delle società limitatamente alle sanzioni irrogate.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia extrapetizione (primo motivo), violazione
dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997 (secondo motivo),
violazione dell’art. 1 d.lgs. 471/1997, art. 3, comma 3, d.lgs.
472/1997 (terzo motivo), per aver il giudice d’appello applicato
in dichiarato riferimento al principio del favor rei il trattamento
sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997 fuori
dei casi di legge e senza che le contribuenti l’avessero richiesto.
Il ricorso è fondato: dalla medesima sentenza d’appello si evince
che le società hanno chiesto in virtù del favor rei l’applicazione
dell’art. 2 d.l. 16/2012 (per recuperare il regime di tassazione
opzionale) e non l’applicazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs.
471/1997; quest’ultimo disposto è stato inoltre applicato al di
fuori della previsione normativa (ciò che esclude l’ipotesi del
legittimo esercizio officioso del favor rei), giacché esso concerne
gli omessi o tardivi versamenti dell’imposta risultante da
dichiarazione, mentre nella specie si è trattato di una rettifica
dell’imponibile della consolidata.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.

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consolidato nazionale per l’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

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