Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3277 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12323-2015 proposto da:

COMUNE DI PALO DEL COLLE, P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTI DEL CLITUMNO

12, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SAVINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI SAVINO giusta procura a margine del

ricorso e giusta delibera di Giunta Comunale n. 35 del 03.04.2015;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 520/2015 del TRIBUNALE di BARI, emessa il

05/02/2014 e depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Comune Palo del Colle ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 520/15 censurando la ritenuta improponibilità della domanda da esso Comune proposta nei confronti del A.G. per il pagamento di Euro 2.408,12 a titolo di quota per la cessione di aree edificabili. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

L’amministrazione ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo della omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Va premesso che,essendo il ricorso proposto avverso una sentenza depositata il 6.02.15, alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 comma 1, convertito con L. 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Da ciò discende che le censure proposte nel ricorso sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione devono ritenersi inammissibili.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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