Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32769 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34645-2018 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO NOVELLINI, con procura speciale in calce al ricorso;

(Ammesso p.s.s. 3 dicembre 2018 Delib. Ord. Avv. Brescia);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Brescia rigettò il ricorso proposto da I.E., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione internazionale ed umanitaria, rilevando che: il racconto reso dal ricorrente era inattendibile e poco credibile; non erano stati dedotti i presupposti della protezione sussidiaria, nè fattori soggettivi di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

Ricorre in cassazione I.E. formulando tre motivi, con contestuale istanza di rimessione in termini.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1bis, non avendo il Tribunale acquisito le informazioni necessarie sulla Nigeria, in ordine alla questione dell’effettiva possibilità delle autorità del paese di offrire adeguata protezione al ricorrente in relazione alle gravi minacce subite dagli appartenenti ad una comunità che era in conflitto con quella di sua appartenenza.

Con il secondo motivo è dedotta la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato in ordine all’onere probatorio incombente sul ricorrente.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione alla protezione umanitaria, sussistendo i gravi motivi che la legittimano.

Inoltre, il ricorrente chiede la remissione in termini al fine di dichiarare tempestivo il ricorso.

Il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto, come rilevato dallo stesso ricorrente. Invero, il decreto impugnato risulta notificato con pec il 23.7.18, mentre il ricorso è stato depositato il 22.11.18.

Al riguardo, non è fondata l’istanza di rimessione in termini in quanto priva di documentate ragioni.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA