Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32768 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2018, (ud. 11/12/2018, dep. 19/12/2018), n.32768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25805-2017 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FIORENZO CIERI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TIRRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato-

avverso la sentenza n. 1881/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. F.S., cittadino della Guinea, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Ancona che aveva respinto sia le richieste di protezione internazionale che il permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale secondo la quale molti dei suoi familiari erano, come lui, fuggiti dal Paese di origine dove si era diffusa l’epidemia di Ebola (trovando poi la morte in Libia, nei campi di detenzione ed isolamento) e dove vi era pericolo di subire l’uccisione per violenze e disordini.

Secondo il giudice del gravame, nonostante il resoconto non generico e articolato della narrazione del richiedente asilo, andavano respinte tutte le richieste di protezione (inclusa quella umanitaria), atteso che i reports internazionali escludevano la violenza indiscriminata di cui aveva parlato il richiedente asilo e che l’epidemia di ebola era stato ormai domata, anche attraverso idonee misure vaccinali, nè ricorrevano particolari ragioni di fragilità, ulteriormente giustificative della richiesta di protezione umanitaria.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. F.S., con un unico mezzo, con il quale lamenta plurime violazioni di legge: D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, artt. 115 e 116 c.p.c..

Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Infatti, il ricorso è inammissibile.

Le doglianze in esso contenute, infatti, sia pure sotto l’apparenza delle censure di violazione di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Nella specie, invece, con giudizio che non può formare oggetto di sindacato in questa sede, la Corte territoriale, sia per la condizione narrata, con riguardo allo Stato di provenienza (la Guinea, dove si è ritenuto di aver superato molti dei problemi di un tempo ed avanzato in una qualche condizione di progresso), sia per il superamento dell’epidemia di ebola, ha concluso per una valutazione dell’insussistenza delle ragioni di protezione internazionale ed umanitaria.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, confermata con il sostanziale rigetto del ricorso, senza che sia necessario provvedere sulle spese di questa fase non avendo l’intimato Ministero svolto difese.

Al rigetto del ricorso non segue l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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