Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32768 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30534-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 503/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 23 aprile 2018, con cui è stato dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto dal Ministero dell’interno avverso l’ordinanza del Tribunale del capoluogo marchigiano del 25 luglio 2016; con tale provvedimento il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso in materia di protezione internazionale proposto da M.T.. Per quanto qui rileva, la Corte di Ancona riteneva che l’appello andasse proposto con ricorso, e non con citazione (come invece era avvenuto): poichè, a seguito della notificazione, in data 1 agosto 2016, dell’ordinanza del giudice di prima istanza, il deposito dalla citazione in cancelleria aveva avuto luogo solo il 6 ottobre 2016 (quindi oltre il prescritto termine di trenta giorni), l’impugnazione non risultava essere tempestiva; nè poteva rilevare la circostanza per cui l’atto introduttivo era stato notificato alla controparte il 30 settembre 2016.

2. – Il ricorso prospetta un solo motivo.

L’intimato M.T. non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 27 e art. 19, comma 9, e dell’art. 702 quater c.p.c..

Invoca la giurisprudenza di questa S.C., secondo cui il riferimento, contenuto nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, al “deposito del ricorso” non sarebbe significativo: sicchè – spiega – anche a seguito del detto intervento l’impugnazione dell’ordinanza del tribunale andrebbe proposta con citazione; ai fini della tempestività del gravame rileverebbe non il momento del deposito dell’atto in cancelleria, ma quello della sua notificazione.

2. – Nei termini che si vengono ad esporre il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575). Nella specie, invece, il gravame è stato introdotto con una citazione depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prescritto per l’impugnazione.

Ciò non basta tuttavia ad escludere la cassazione della pronuncia impugnata. Le richiamate Sezioni Unite hanno infatti aggiunto che la detta “innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento progresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che pratica la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione”. In base a tale principio, cui il Collegio si conforma, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare delle regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione: sicchè, a fronte della tempestività della notificazione di tale atto, la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

3. – La sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di Ancona che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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