Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32766 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26592-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCANTI 51, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA MAROTTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIMONA PAVONE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. 4343/2017

R.G. del TRIBUNALE, di CATANIA, depositato il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE RENZIS LUISA che chiede alla

Corte di Cassazione, di voler respingere il presente regolamento di

competenza e confermare la sospensione ex art. 337 c.p.c., comma 2,

del giudizio rubricato al r.g. n. 4343/2017 del Tribunale di

Catania.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – C.F. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 23 luglio 2018 con cui è stato sospeso, a norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2, un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo da lui richiesto ed ottenuto nei confronti di Unicredit: e ciò fino alla definizione di altro giudizio, pendente innanzi alla Corte di appello di Catania tra le medesime parti. Espone il ricorrente che il Tribunale etneo, pronunciando sulla domanda da lui proposta nei confronti di Unicredit, e vertente sulla nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente concluso con la banca, aveva determinato in Euro 31.830,50 il saldo del conto a suo credito, per come rielaborato a seguito di consulenza tecnica d’ufficio. Deduce, ancora, che la Corte di appello, investita del gravame contro la sentenza di primo grado, aveva disposto una integrazione della consulenza tecnica invitando il c.t.u. a operare il ricalcolo delle competenze sulla base della documentazione contabile tempestivamente prodotta dal correntista: infatti, la banca, proponendo l’impugnazione, aveva censurato la sentenza impugnata avendo riguardo all’utilizzo, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta dall’attore nel corso delle operazioni peritali. Rileva l’istante che l’ausiliario aveva poi provveduto al deposito di una propria relazione da cui emergeva un saldo a debito del cliente per Euro 16.692,29. In seguito – aggiunge – esso istante aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma complessiva di Euro 31.830,50, recata dalla sentenza di primo grado, che aveva natura meramente dichiarativa; tale decreto era stato opposto e il Tribunale aveva ritenuto ricorrere i presupposti per la sospensione facoltativa del procedimento, a norma del cit. art. 337 c.p.c., comma 2: ciò, in considerazione dell’esito dell’indagine tecnica svolta in appello e della correlata prognosi circa la riforma della sentenza di primo grado.

2. – Il ricorso è articolato in unico motivo. Unicredit ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5. In prossimità dell’udienza sono state depositate note illustrative. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 c.p.c., e dell’art. 337 c.p.c., comma 2. Rileva che, in base all’attuale versione dell’art. 42 c.p.c., non vi sarebbe più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria.

2. – La doglianza è infondata.

L’asserita non attuabilità della sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, a fronte della pronuncia della sentenza di primo grado della causa pregiudicante non trova riscontro.

Il cit. art. 337 c.p.c., comma 2, ha applicazione allorchè gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all’oggetto del processo nel quale si fanno valere, e presuppone, pertanto, la necessità di due decisioni: una nella controversia che costituisce l’indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell’altra, o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l’altra, nel secondo processo (che viene sospeso), nel quale si dibattono questioni conseguenziali o domande più ampie (Cass. 11 giugno 2012, n. 9478).

Questa è la situazione che qui si prospetta, giacchè il giudizio instaurato per secondo (quello introdotto con la domanda monitoria e proseguito con l’opposizione a decreto ingiuntivo) ha ad oggetto l’accertamento del rapporto di credito intercorrente tra la banca e il correntista, che costituisce pure materia del primo giudizio, attualmente pendente in appello, e presenta, rispetto a quest’ultimo, un contenuto più esteso, giacchè col ricorso per ingiunzione la banca è stata richiesta, da subito, del pagamento della somma ritenuta dovuta.

Ora, allorquando fra due giudizi esista, come nella specie, un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: infatti, il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado; in conseguenza, il secondo giudizio, quello pregiudicato, non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione (per tutte: Cass. Sez. U. 19 giugno 2012, n. 10027; Cass. 3 novembre 2017, n. 26251; Cass. 4 gennaio 2019, n. 80).

Disposta la sospensione del processo per essere stata in esso invocata l’autorità della sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio, e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è poi certamente impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c.: il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è però limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. 30 luglio 2015, n. 16142; Cass. 24 maggio 2019, n. 14337).

Nella fattispecie – contrassegnata dal motivato apprezzamento, speso dal Tribunale, circa la pronosticata riforma della sentenza resa nel primo giudizio – l’istante non ha sollevato alcuna censura nei sensi indicati, ma si è limitato a dedurre che il rimedio di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, non sarebbe più operante: il che – come detto – è errato.

3. – Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso per regolamento di competenza; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-guater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione Civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA