Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32764 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 12/12/2019), n.32764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25115-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato a Pescara via R.

Paolucci 49/2, rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato per legge presso gli uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma, via dei Portoghesi 12,

A.G. e T.M.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

20/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/7/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. B.M. ha impugnato il provvedimento con il quale, in data 16/10/2017, la corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza di liquidazione del compenso maturato per l’attività svolta quale difensore d’ufficio di T.M. e A.G. nel giudizio penale definito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 40947 del 2015.

La corte d’appello di Napoli, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, il difensore d’ufficio può chiedere, a fronte dell’inadempienza dell’assistito, la liquidazione degli onorari, nella misura e secondo le modalità stabilite dallo stesso D.P.R. n. 115 cit., art. 82, quando dimostri di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero del credito professionale, e che, nel caso di specie, l’avv. B. ha dimostrato di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero del proprio credito professionale, così come liquidato dal giudice di pace di Pescara con sentenza dell’11/8/2016; ha, tuttavia, osservato che, in base al D.P.R. n. 115 cit., art. 106, il compenso per le impugnazione coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili: tale norma, ha osservato la corte, intende, in effetti, scoraggiare, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2018, la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue e meramente dilatorie, il cui esito d’inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della proposizione del ricorso, senza, peraltro, limitare irragionevolmente il diritto di difesa poichè sollecita una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sotto questo profilo, ha aggiunto la corte, la mancata liquidazione del compenso, ove l’impugnazione sia dichiarata inammissibile, si giustifica, nelle ipotesi in cui la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione risulti ex ante prevedibile, proprio perchè, altrimenti, i costi delle attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività. Nel caso di specie, ha proseguito la corte, il ricorso per cassazione proposto da T.M. e A.G., difesi d’ufficio dell’avv. B., è stato dichiarato inammissibile, con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 106 cit., il compenso che lo stesso ha richiesto non può essere liquidato.

B.M., con ricorso spedito per la notifica il 6/9/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. Il Ministero della Giustizia, A.G. e T.M. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 31 disp. att. c.p.p., del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 e l’errata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106, comma 1, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello, a fronte dell’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da T.M. e A.G., ha escluso che il compenso richiesto dall’opponente potesse essere liquidato, laddove, in realtà, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106, regola la liquidazione del compenso in caso di ammissione al patrocinio a spese delle Stato e non già le conseguenze dell’inammissibilità per le attività espletate quale difensore d’ufficio a norma dell’art. 97 c.p.c.. Il ricorrente, del resto, non aveva in alcun modo presentato o coltivato le impugnazione dichiarate, poi, inammissibili, essendosi, piuttosto, limitato a svolgere, nell’adempimento dell’obbligo giuridico previsto dall’art. 97 c.p.p., comma 5, la propria attività professionale e ad adempiere al mandato difensivo d’ufficio ricevuto dalla Corte di cassazione a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 1. Inoltre, ha proseguito il ricorrente, solo nel patrocinio a spese dello Stato le liquidazioni sono totalmente a carico dello Stato: nel caso della difesa d’ufficio, invece, le somme liquidate sono sempre, in seguito, ripetibili, a norma del D.P.R. n. 115 cit., art. 116, comma 2, dallo Stato.

2. Il motivo è fondato. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106, prevede, infatti, che “il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”. La norma, tuttavia, riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non anche quello che spetta al difensore d’ufficio: al quale, in effetti, il D.P.R. n. 115 cit., art. 116, estende la “disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale”, ma, come si evince dalla rubrica del D.P.R. n. 115 in esame, Parte III, Titolo III, non in tutte le disposizioni che la compongono ma ai “limitati effetti” dalla stessa previsti, vale a dire solo per le norme che regolano le forme e la misura della relativa liquidazione “quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”: in tal caso, infatti, “l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84” mentre lo Stato, che ha evidentemente l’obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto “di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”.

3. Il ricorso devèessere, quindi, accolto ed il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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