Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32763 del 19/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 5959-2018 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARCO COLLA;
– ricorrente –
contro
ICA SRL, COMUNE DI RIVOLI;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 29989/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso in atti C.S. chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafata ordinanza di questa Corte che ha liquidato le spese di lite nella misura di curo 5100,00, applicando lo scaglione di valore tra Euro 26000,01 e 52000,00 quantunque il valore della lite fosse di Euro 275,19.
Non ha svolto attività processuale l’intimato.
2. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte “l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e ss., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass., Sez. 1, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, risultando per tabular ovvero dalla consultazione degli atti del giudizio che il valore della lite ammontava ad Euro 275,59, onde il ricorso merita integrale accoglimento e le spese vanno perciò liquidate, in applicazione dello scaglione di valore minimo inferiore ad Euro 1100,00 e tenendo conto dei valori medi, in Euro 240,00 per la fase di studio, in Euro 270,00 per la fase introduttiva ed Euro 135,00 per la fase decisoria, oltre Euro 100,00 per spese borsuali.
3. Va perciò disposta la chiesta emenda mandando altresì la cancelleria perchè provveda ad annotare la disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.
Nulla spese.
P.Q.M.
Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 29989/2017 di questa Corte e dispone: che al rigo 17 della pagina 4 si espungano le parole da “5100,00” a “cui” e dopo la parola “Euro” e prima della parola “Euro” si inseriscano le parole “645,00, oltre ad”.
Manda la cancelleria perchè faccia annotazione della disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018