Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32763 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 12/12/2019), n.32763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23093-2018 proposto da:

P.M.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato ATTILIO

TORRE ed elettivamente domiciliata a Roma, via Eleonora Duse 35, per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PALERMO, depositata il 5/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/7/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato improcedibile l’appello che la s.p.a. Riscossione Sicilia aveva proposto nei confronti della sentenza pronunciata dal giudice di pace, compensando interamente le spese di lite tra le parti. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto dalla s.p.a. Riscossione Sicilia per la tardiva iscrizione a ruolo della causa, ha ritenuto che “l’immediata definizione della controversia su una questione meramente processuale rende equa la compensazione delle spese del presente grado del giudizio”.

La P., con ricorso notificato il 19/7/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

La Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta intimata.

La ricorrente, all’esito della proposta del relatore, ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto dalla s.p.a. Riscossione Sicilia, ha ritenuto che “l’immediata definizione della controversia su una questione meramente processuale rende equa la compensazione delle spese del presente grado del giudizio”.

2. Così facendo, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha tenuto conto del principio per cui la compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite può essere disposta solo in ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero ancora quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

3. L’immediata definizione della controversia su una questione meramente processuale, pertanto, avrebbe potuto al più incidere sull’entità delle spese processuali da liquidare ma non certamente giustificare la disposta compensazione.

4. Il motivo è fondato. In tema di spese processuali, invero, l’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. Questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019). Ed in tale vizio è incorsa la decisione impugnata lì dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ha erroneamente dato rilievo al solo fatto che la lite era stata definita “su una questione meramente processuale” (vale a dire l’improcedibilità dell’appello per la mancata costituzione nei termini dell’appellante). Al contrario, la definizione in rito di una controversia non giustifica in alcun modo la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n. 14576 del 1999): agli effetti del regolamento delle spese processuali, infatti, la soccombenza può essere determinata, anzichè da ragioni di merito, da motivi di carattere processuale (Cass. n. 10911 del 2001; Cass. n. 9512 del 1999).

5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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