Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32761 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15975-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.C., P.L., V.F., V.G.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6673/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Roma, di accoglimento del ricorso dei contribuenti P.L., V.C., V.G.M. e V.F. avverso un avviso di accertamento di revisione del classamento di alcune unità immobiliare di loro proprietà.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale è stata dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, degli artt. 327 e 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, siccome notificato oltre il termine di mesi 6 decorrente dal deposito della sentenza della CTP, avvenuto il 20 ottobre 2015; secondo la CTR l’appello era tardivo, in quanto notificato il 22 aprile 2016; al contrario l’atto di appello era stato effettivamente posto in spedizione il 20 aprile 2016 e, pertanto, entro il termine di impugnazione, come da documentazione allegata anche al ricorso, in ossequio al principio dell’autosufficienza;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso ed hanno altresì presentato memoria;

che il collegio ravvisa la necessità di acquisire i fascicoli dei gradi di merito.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti necessari.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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