Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32760 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21162-2017 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE,

rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO SCHIAVONE, GAETANO

IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE,

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS

NICOLA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 7 marzo 2017, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta da A.G. nei confronti dell’INPS a seguito dell’esito negativo dell’ATP chiesto per l’accertamento del requisito sanitario utile per il conseguimento dell’assegno di invalidità civile, già negato in sede amministrativa;

che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto di dover aderire alle conclusioni della CTU, da confermarsi, quanto al mancato raggiungimento di una percentuale di invalidità utile al conseguimento della prestazione, a prescindere dall’omessa considerazione di una delle patologie denunciate, e l’incompatibilità del richiesto accertamento dell’aggravamento delle patologie sofferte con un giudizio, quale quello di cui all’art. 445 bis c.p.c., viceversa diretto alla verifica della correttezza di una perizia avente ad oggetto il pregresso quadro clinico;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ A., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle partì, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 6, ed alla L. n. 118 del 1971, art. 13, nonchè il vizio di motivazione in ordine al rigetto delle sollevate censure ai sensi D.M. 5 febbraio 1992, n. 47, imputa al Tribunale di essersi limitato, a fronte delle sollevate censure, ad accogliere acriticamente le conclusioni del CTU, qualificandole analitiche, logiche e adeguatamente motivate, senza sollecitare a questi gli opportuni chiarimenti nè disporre il rinnovo della consulenza, traducendosi ciò in un vizio motivazionale censurabile in questa sede;

che, con il secondo motivo, denunciando, in una con il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione degli art. 149, disp. att. c.p.c. e art. 445 bis c.p.c., lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale circa l’inapplicabilità nella specie del principio di cui all’art. 149 citato che impone l’accertamento dell’aggravamento delle condizioni sanitarie del soggetto procedente verificatosi successivamente all’esaurirsi delle originarie operazioni peritali;

che il primo motivo deve ritenersi inammissibile, atteso che la sussistenza del denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è implicitamente esclusa dallo stesso ‘ricorrente, il quale, mentre ammette che l’impugnata sentenza rechi una risposta alle censure tecnico-valutative sollevate dall’odierno ricorrente nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., si limita ad affermarne il carattere meramente apparente, senza tuttavia dar conto della loro inconsistenza tecnica, nè argomentare in ordine all’affermata decisività delle censure spiegate;

che, di contro, il secondo motivo merita accoglimento, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., 11.6.2014, n. 13114) inteso a sancire la deducibilità nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. dell’aggravamento delle condizioni sanitarie del procedente e l’obbligo del giudice di prenderli in considerazione e dar corso ai necessari accertamenti;

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, dichiarato inammissibile il primo motivo va accolto il secondo, e l’impugnata sentenza cassata in relazione ad esso con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, anche per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ad esso e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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