Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3276 del 19/02/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3276 Anno 2016
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 14021 del ruolo generale dell’anno
2013, proposto
da
INA ASSITALIA 5. pA. (C. F.: 00409920584), rappresentata
dalla procuratrice e mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.p.A., in persona dei procuratori Gianluigi Costagliola e Francesco Capuano
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso,
dall’avvocato Valentino Fedeli, e domiciliati presso lo studio dello
stesso, in Roma, via Lucrezio Caro n. 62;
-ricorrentenei confronti di

lat

DI NITTO Maria Maddalena (C.F.: DNT MMD 44C66 D843T)
DI NITTO Annunziata (C.F.: DNT NNZ 45T62 D843I)
DI NITTO Damiano Ernesto (C.F.: DNT DMN 53D11 D843V)
DI NITTO Gianfranco (C.F.: DNT GFR 55M28 D843E)
rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avvocato C. Luigi Di Nitto, e domiciliati presso lo studio
dello stesso, in Roma, via Badia di Cava n. 56;
-controricorrentie
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa (C.F.: 00409030582), in persona
del Commissario Liquidatore pro tempore Gregorio Iannotta
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’avvocato Andrea De Rosa, e domiciliato presso lo studio
dello stesso, in Roma, via viale delle Milizie n. 38;
-controricorrente-ricorrente in via incidentalenonché
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gton, 37:14

Data pubblicazione: 19/02/2016

DI NITTO Rita
SCALESSE Giovanni Paolo
-intimatiper la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Roma n. 1252/2013, depositata in data 6 marzo 2013 e notificata
il 2 aprile 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 25
gennaio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

l’avvocato Valentino Fedeli, per la società ricorrente;
l’avvocato Andrea De Rosa, per la società controricorrente e ricorrente in via incidentale;
l’avvocato C. Luigi Di Nitto, per i controricorrenti Di Nitto;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Mario Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in data 24
giugno 1988 a Gaeta (LT).
Il pedone Erasmo Di Nitto fu investito dall’autovettura condotta dal
proprietario Giovanni Paolo Scalesse, assicurato per la responsabilità civile con la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A..
Il Tribunale di Latina, accertato il concorso di colpa, condannò al risarcimento dei danni, in solido, lo Scalesse, la compagnia di assicurazione – posta in liquidazione coatta amministrativa nelle more del
giudizio – nonché l’INA Assitalia S.p.A., quale impresa designata per
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
All’esito del giudizio di appello è stata rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti della compagnia di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, mentre lo Scalesse e l’INA Assitalia S.p.A. sono stati condannati, in solido, a pagare l’importo di C
531.519,00 (già operata la riduzione del 30% per il concorso di colpa), oltre accessori, in favore degli eredi del Di Nitto (frattanto deceduto), previa detrazione dell’importo di C 256.694,83, già corrisposto in corso di causa.
Ricorre l’INA Assitalia S.p.A. sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso Maria Maddalena, Annunziata, Damiano ErnePagina 2 di 5

uditi:

sto e Gianfranco Di Nitto, nonché la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, la quale propone
altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati
Giovanni Paolo Scalesse e Rita Di Nitto.
Motivi della decisione

I controricorrenti eredi Di Nitto hanno sollevato eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della co-

L’eccezione è fondata.
La società ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata con l’attestazione di conformità all’originale della Cancelleria del giudice che la ha emessa, ma solo la copia di essa spedita in
forma esecutiva, che gli eredi Di Nitto le hanno notificato unitamente all’atto di precetto.
Questi ultimi hanno fondatamente eccepito il carattere non autentico di tale copia della sentenza, ai fini dell’art. 369 c.p.c., in quanto
essa non contiene l’attestazione di conformità sottoscritta dal cancelliere depositario dell’originale, ma solo quella dell’ufficiale giudiziario attestante la conformità alla copia esecutiva presentata per la
notifica.
Secondo i principi affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 10008 del 6 maggio 2011), «nel giudizio di cassazione,
la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena
di improcedibilità il ricorso ex art. 369 c.p.c., può essere dichiarata
conforme all’originale solo dal cancelliere presso il giudice “a quo”,
in quanto unico depositarlo dell’originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto degli artt. 2714, co. 1, c.c. e 743
c.p.c. (in applicazione del principio, la Corte, nel dichiarare
l’improcedibilità del ricorso per cassazione, ha escluso che
l’adempimento dell’onere posto a carico del ricorrente dall’art. 369,
co. 2, n. 2, c.p.c., possa ritenersi realizzato mediante il deposito di
copia della sentenza notificata dalla controparte, recante la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario di consegna di copia conforme a
quella recante la relazione di notificazione, risultando detta copia
priva dell’attestazione del cancelliere di conformità all’originale»). Si
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pia autentica della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

tratta di principi consolidati, da cui non vi è motivo di discostarsi
(nel medesimo senso, in precedenza: Sez. L, Ordinanza n. 102
dell’8 gennaio 2003; Sez. 2, Sentenza n. 1914 del 27 gennaio
2009).
Il ricorso principale è dunque improcedibile.
Parimenti improcedibile risulta essere il ricorso incidentale.
La copia autentica della sentenza impugnata non è stata depositata
neanche dalla ricorrente incidentale, come emerge dall’esame del

del resto attestato anche dal funzionario dell’Ufficio Depositi della
Corte, che nella Nota di deposito e iscrizione a ruolo, nel certificare i
documenti depositati unitamente al controricorso e ricorso incidentale, ha specificamente provveduto a cancellare la voce prestampata relativa alle copie del provvedimento impugnato).
L’art. 371, co. 3, c.p.c., prescrive che al ricorso incidentale si applica l’art. 369 c.p.c..
L’art. 371, ultimo comma, prevede poi che il ricorrente incidentale è
esonerato dal deposito della sentenza impugnata se a ciò ha provveduto il ricorrente principale.
Tale esonero presuppone che il deposito della sentenza da parte del
ricorrente principale sia avvenuto in conformità con le disposizioni
dell’art. 369 c.p.c..
Se ciò non avviene, come nel caso di specie in cui non risulta depositata la copia autentica della sentenza impugnata, è comunque onere del ricorrente incidentale provvedervi (cfr. Cass,. Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 6 agosto 2015).
Non essendo avvenuto ciò, anche il ricorso incidentale va dichiarato
improcedibile.
Le spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti eredi Di Nitto (che non hanno svolto attività difensiva in relazione al
ricorso incidentale, ma solo in relazione a quello principale), sulla
base del principio della soccombenza, vanno poste a carico della sola ricorrente principale, e si liquidano come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al
termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co.
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suo fascicolo di parte in cui non si rinviene detta copia (e come è

1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17,
della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:
dichiara improcedibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale a pagare le spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, liquidandole in

spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, in data 25 gennaio 2016.

complessivi C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre

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