Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3276 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, (ud. 10/01/2018, dep.12/02/2018),  n. 3276

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In ordine ad atto di contestazione emesso nei confronti di S.P.E. per omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in Svizzera nell’anno d’imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Da anteporre nell’esame per il suo carattere potenzialmente assorbente, il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione: il motivo è infondato, poichè il giudice d’appello ha espresso una chiara ratio decidendi (assenza di prove a conforto delle risultanze della c.d. Lista Falciani), sicchè non ricorre quell’impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (Cass. SU 22232/2016).

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12 e il terzo violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello ignorato la presunzione legale di evasione: i motivi sono fondati, poichè, innestando la ratio decidendi sul rilievo che “l’Agenzia delle Entrate non ha dedotto alcun elemento ulteriore a conforto di quanto riportato nella Lista Falciani”, il giudice d’appello ha mostrato di disapplicare la presunzione legale di sottrazione a tassazione delle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate (D.L. n. 78 del 2009, art. 12, conv. L. n. 102 del 2009), oltre a discostarsi dal principio di legittimità espresso proprio riguardo alla Lista Falciani, per cui anche un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso (Cass. 8605/2015), ovvero dotato dell’alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari (Cass. 9760/2015).

Il ricorso va accolto nei motivi primo e terzo, respinto il secondo; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA