Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3276 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Giorgio

Vasari n. 4, presso l’avv. Boria Pietro, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 118/23/06, depositata

il 23 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 118/23/06, depositata il 23 giugno 2006, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto di T.A., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1742 e 2195 c.c. e della disciplina istitutiva dell’IRAP, sostenendo la tesi che il requisito dell’autonoma organizzazione e’ intrinseco alla natura stessa dell’attivita’ svolta dall’agente di commercio, riconducibile alla previsione dell’art. 2195 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 TUIR, con conseguente assoggettamento di diritto all’IRAP, appare manifestamente infondato, in quanto la sentenza e’ conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009);

la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giusti motivi, in considerazione della novita’ del principio sopra richiamato, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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