Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3276 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16251/2008 proposto da:

P.A.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1-A, presso l’avvocato SCHETTINI

Dario O., che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 20697/2008 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.A.A.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

27/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale con cassazione della sentenza impugnata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel dicembre del 2005, P.A.A. adiva la Corte di Appello di Roma chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

L’Amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio.

Con decreto del 13.11.2006 – 27,04.2007 l’adita Corte di appello dichiarava il ricorso inammissibile. Premesso che il P. aveva riferito la sua pretesa indennitaria all’eccessiva durata del processo tributario (introdotto dal genitore P.S.) definito con decisione del 16.07.2004, resa dalla Commissione tributaria centrale, riteneva che il suo ricorso, depositato nel dicembre del 2005, fosse tardivo rispetto al termine semestrale prescritto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proponibilità della domanda di riparazione e nella specie decorrente dal passaggio in giudicato di detta pronuncia.

Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per (cassazione, notificato il 10/13.06.2008, affidato a due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con atto notificato il 23.07.2008, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. All’udienza pubblica dell’11.07.2010 è stato disposto il rinvio d’ufficio all’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso principale il P. denunzia, con conclusiva formulazione di quesiti di diritto in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 325 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si duole che la Corte distrettuale abbia ritenuto il suo ricorso per equa riparazione intempestivo, sostenendo che la decisione emessa dalla Commissione tributaria centrale era stata depositata il 16.07.2004 e da lui notificata alla controparte soccombente l’11.05.2005, che, dunque, era passata in giudicato il 10.07.2005, alla scadenza del termine per proporre il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., e che, pertanto, al 28.12.2005, data d’introduzione del presente giudizio, non era ancora decorso il prescritto semestre, anche non considerando la sospensione feriale dei termini.

2. “Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si duole che la conclusione di tardività del suo ricorso non sia stata motivata. A sostegno del ricorso incidentale il Ministero dell’Economia e delle Finanze denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. “Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Deduce di non avere avuto conoscenza del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello e di non avervi, quindi, potuto partecipare, in quanto la notificazione del ricorso introduttivo era stata eseguita direttamente nei confronti del Ministero convenuto e non presso l’Avvocatura dello Stato, come prescritto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4. Sostiene che la nullità della suddetta notificazione, non rilevata dai giudici di merito, ha comportato la violazione del suo diritto di difesa e precluso anche di eccepire nel precedente grado l’inammissibilità del ricorso del P., in quanto riferito all’eccessiva durata di un processo d’indole tributaria, come tale estraneo all’ambito delle controversie contemplate dalla L. n. 89 del 2001.

In via logico-giuridica deve essere esaminato prioritariamente l’unico motivo del ricorso incidentale, che si rivela fondato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento delle ulteriori questioni dedotte con il medesimo ricorso e dei due motivi del ricorso principale.

L’art. 144 c.p.c., comma 1, dispone “Per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato”. Il contenuto di questa norma va, pertanto, integrato con il R.D. 30 ottobre 1933, n. 611, art. 11, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1, il quale dispone, al comma 1, che “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale…devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”. La notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dal 4 comma del citato art. 11 (cfr., da ultimo, Cass. 200927244; 200805212) ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca. Nel caso di specie il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente all’Amministrazione indicata come contraddittore, la quale non si è costituita nel pregresso grado, di tal che, essendo mancato l’ordine di rinnovazione della notificazione e non essendo stata la nullità in questione sanata, anche il decreto impugnato deve essere cassato (art. 159 c.p.c.) e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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