Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3276 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.A.Z., elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco

Duodo 49, presso l’avv. Alessandro Fraraccio, dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso,

che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c. studiolegalefraraccio.pec.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura della Provincia di Roma;

Questura di Roma;

– intimate –

avverso la ordinanza del Giudice di pace di Roma, emessa il 2

dicembre 2015 e depositata il 13 gennaio 2016, n. R.G. 59195/15.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 22 agosto 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza del 2 dicembre 2015 – 13 gennaio 2016, ha respinto il ricorso proposto da C.A.Z. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 7 settembre 2015.

2. C.A.Z. propone ricorso per cassazione basato su due motivi di impugnazione.

Ritenuto che:

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 4, comma 4 e 5, e art. 10. Lamenta il ricorrente che il Giudice di pace, riportando pedissequamente quanto esposto nel decreto prefettizio di espulsione, ha affermato erroneamente che egli si sarebbe sottratto ai controlli di frontiera al momento del suo ingresso in Italia, avvenuto a (OMISSIS), e che quindi sarebbe illegittimamente soggiornante in Italia. Rileva il ricorrente che egli, in quanto cittadino argentino, non è soggetto alla richiesta di visto d’ingresso nè ad altri adempimenti per effettuare un soggiorno in Italia di durata inferiore al tre mesi. Il Giudice di pace, nonostante sia stato richiesto di esaminare questo profilo di illegittimità del decreto di espulsione, non lo ha minimamente preso in considerazione. Nè ha considerato le ragioni familiari addotte quali motivazioni del suo soggiorno in Italia.

4. Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione. Il ricorrente deduce che tale omissione di esame riguarda la sua presenza in Italia come ospite dei figli F. e G. entrambi cittadini italiani in quanto nati dal suo matrimonio con C.G. celebrato il (OMISSIS). Il ricorrente censura inoltre la decisione del Giudice di pace che si è limitato a rilevare la mancanza di prova sulla convivenza del ricorrente con la C. e ha in tal modo disatteso il disposto del T.U. n. 286 del 1998, art. 19 che avrebbe dovuto condurlo a ritenere la sua inespellibilità. Rileva infine il ricorrente che il Giudice di pace non ha considerato che egli è comunque nelle condizioni per ottenere un permesso di soggiorno ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1999 attuativo del D.Lgs. n. 286 del 1998.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato essendo cittadini argentini esentati dal visto di ingresso in Italia per soggiorni di durata inferiore ai 90 giorni.

6. Rimane assorbito il secondo motivo, astrattamente fondato perchè basato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione della eccepita inespellibilità del ricorrente.

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con decisione nel merito di annullamento del decreto di espulsione. L’amministrazione resistente va condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 2.100 Euro di cui 100 Euro per spese e di cassazione, liquidate in 3.100 Euro di cui 100 Euro per spese, accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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