Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32758 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19170-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato FLORIANA RISUGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO RODANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1566/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 DEL 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – con sentenza n. 1566/4/2017 depositata il 3 maggio 2017, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del signor P.P. avverso la decisione della CTP di Siracusa, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso che il ricorrente, lavoratore dipendente, residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del 1990, aveva chiesto per la quota pari al 90% delle imposte pagate in relazione all’IRPEF versata per gli anni 1990 e 1992.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi; della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1; del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3 e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la pronuncia impugnata avrebbe prestato acritica adesione all’orientamento espresso da questa Corte, a partire da Cass. sez. 5, 1 ottobre 2007, n. 20641, di cui sollecita una revisione, dovendo intendersi l’agevolazione attribuita, in ragione della particolare ratio della disciplina condonistica di fare “cassa” senza attendere i tempi del contenzioso, predisposta solo in favore di chi non avesse ancora versato le imposte, mediante il solo pagamento del 10% del dovuto.

2. Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione del contribuente a richiedere il rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro del medesimo, giacchè la ratio dell’intervento legislativo doveva intendersi nel senso che il predetto rimborso spettasse in via esclusiva al sostituto d’imposta che aveva assolto gli obblighi tributari.

3. Con il terzo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1,comma 665 e artt. 12 e 14 preleggi e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso, presentata il 10 gennaio 2008, avendo, secondo l’Amministrazione, errato il giudice tributario nell’individuazione del dies a quo per il computo del termine di decadenza, che doveva fissarsi alla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che aveva accordato il beneficio.

4. Il primo motivo è inammissibile, avendo la sentenza impugnata pronunciato in conformità a consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 febbraio 2018, n. 4291; e Cass. sez. 6-5, ord. 13 dicembre 2017, n. 29906; Cass. sez. 6-5, ord. 12 giugno 2012, n. 9577; Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013, n. 10242; Cass. sez. 6-5, ord. 10 settembre 2014, n. 19037, quest’ultima riferita ai rimborsi per i residenti nelle province del Molise e della Puglia colpiti dal sisma del 2002; Cass. sez. 5, 1 ottobre 2007, n. 20641), senza che siano stati prospettati argomenti idonei a mutare il suddetto orientamento, avendo peraltro il legislatore, con la L. n. 123 del 2017, art. 16 octies, riconosciuto che il diritto al rimborso opera anche in favore di chi abbia versato le imposte per dette annualità in misura integrale, attraverso il rimborso di quanto indebitamente versato in eccedenza al 10 per cento.

5. Ugualmente il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.. Va, infatti, in materia. richiamato ed ulteriormente ribadito l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che muove da Cass. sez. unite nn. 15031 e 15032 del 26 giugno 2009, secondo cui “in tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta (“cd. sostituito”)” (cfr. Cass. sez. 5, 4 ottobre 2017, n. 23142; Cass. sez. 6-5, ord. 29 luglio 2015, n. 16105; Cass. sez. 5, 12 marzo 2014, n. 5653; Cass. sez. 5, 28 giugno 2007, n. 14911), “rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi” (Cass. sez. 5, n. 17472 e n. 17473 del 14 luglio 2017).

5.1. Da ultimo detto principio ha trovato avallo da parte del legislatore che, con il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, comma 1, lett. b), introdotto dalla L. di conversione 3 agosto 2017 n. 123, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni” e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, (…) al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono compresi i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilate a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; donde l’affermazione dell’anzidetto principio anche alla stregua delle ulteriori pronunce di questa Corte (oltre alla già citata Cass. ord. n. 4291/18, cfr. Cass. sez. 6- 5, ord. nn. 29889, 29900, 29901, 29902, 29903, 29904 e 29906 del 13 dicembre 2017), essendosi altresì chiarito che le modalità, in relazione al limite di spesa fissato dal citato D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, di concreta erogazione dei rimborsi, rimesso dalla norma primaria a provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, esulano dall’ambito della definizione di tale genere di controversia, venendo in rilievo eventuali questioni su consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle Entrate solo in fase esecutiva e/o di giudizio di ottemperanza (cfr. in particolare, Cass. sez. 6-5, ord. 14 marzo 2018, n. 6213).

Nè risultano prospettati argomenti idonei a sollecitare una revisione del succitato indirizzo interpretativo.

6. Infine va rigettato il terzo motivo, dovendo ritenersi corretta l’applicazione da parte della sentenza impugnata alla fattispecie in esame della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, quale norma d’interpretazione autentica relativamente alla decorrenza del termine di due anni per la presentazione della domanda di rimborso a far data

dall’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, di conversione del D.L. n. 248 del 2007 (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2018, n. 22830, oltre alla già citata Cass. ord. n. 4291/18).

Il ricorso va pertanto rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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