Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32757 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18854-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 712/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – con sentenza n. 712/5/2017, depositata il 28 febbraio 2017, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra D.A., avverso la decisione della CTP di Ragusa, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso che la ricorrente, residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del 1990, aveva chiesto per la quota pari al 90% delle imposte pagate in relazione all’IRPEF e all’ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la decisione impugnata omesso di pronunciarsi sulla questione relativa allo svolgimento da parte della signora D. di attività economica d’impresa e di lavoro autonomo, che aveva costituito oggetto di specifico di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

2. Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza non ha applicato il succitato L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che ha previsto la sospensione dei rimborsi nei confronti dei soggetti svolgenti attività economica e/o d’impresa, sottolineando la ricorrente come, a fortiori, non sia rimborsabile la somma richiesta dalla contribuente in quanto le misure agevolative di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, sono state dichiarate dalla Commissione europea incompatibili con l’ordinamento comunitario con decisione C/2015, 5549 final.

3. Il primo motivo è manifestamente fondato.

L’Amministrazione ricorrente ha riportato, in ossequio al principio di autosufficienza, il motivo di ricorso in appello col quale aveva lamentato l’omessa considerazione da parte del giudice di primo grado che la richiesta di rimborso avesse attinenza in relazione a redditi da attività d’impresa e/o da lavoro autonomo, quest’ultimo profilo essendo al primo equipollente, in relazione alla nozione euro-unitaria d’impresa quale posta in essere da soggetti che svolgono attività economica (cfr., più in dettaglio per i relativi riferimenti normativi e giurisprudenziali unionali, Cass. sez. 6-5, ord. 8 febbraio 2018, n. 3070).

3.1. La sentenza impugnata incorre in effetti, nel vizio denunciato, non riportando neppure tra i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado quello sopra indicato, di modo che va ribadito che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, fatto valere correttamente dalla ricorrente, quale error in procedendo, attraverso la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2018, n. 22387; Cass. sez. 6-5, ord. 28 maggio 2011, n. 11142; Cass. sez. 1, 19 aprile 2006, n. 11844), limitandosi la pronuncia impugnata ad un generico riferimento al fatto che la richiesta di rimborso fosse riferita anche a versamenti ILOR, senza precisare peraltro l’oggetto della relativa imposizione.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania – in diversa composizione.

3.2. Il giudice di rinvio, qualora accerti che la richiesta di rimborso fosse riferita a redditi d’impresa nel senso dinanzi chiarito, si atterrà al principio di diritto secondo cui “In tema di aiuti di Stato erogati ad un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare, se il beneficio supera la soglia “de minimis” di cui all’art. 92 del TFUE (e del regolamento applicabile), la ricorrenza delle condizioni che rendono gli stessi compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, p. 2, lett. b), del TFUE, ovvero che siano destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale: ne deriva che il beneficiario, sul quale grava il relativo onere probatorio, deve avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento e che deve essere evitata una sovra-compensazione dei danni subiti dall’impresa, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto)”.

4. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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