Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32756 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6453-2015 proposto da:

B.E., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

CARLO ALBERTO RACCHIA, 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

NACCARI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO COSTA;

– ricorrenti –

centro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4867/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Considerato che:

Con sentenza nr 4867/2014 la CTR di Roma accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Roma, con cui, nell’ambito del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento nr. (OMISSIS) nonchè della cartella di pagamento (OMISSIS) relative all’imposta di registro dell’anno 2005, correlate all’avviso di rettifica e liquidazione nr. (OMISSIS), era stato accolto il ricorso dei contribuenti P.A. e B.E..

Il Giudice di appello rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dai contribuenti, le cartelle impugnate non costituivano duplicazione di quelle precedenti.

Osservava infatti che le stesse traevano origine nell’esito favorevole per l’Ufficio della controversia definita con sentenza della CTP di Roma nr 218/2009 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti avverso l’originario avviso di rettifica e liquidazione. Nr. (OMISSIS).

Rilevava come il giudicato favorevole invocato dai ricorrenti trovasse un limite nella intervenuta pronuncia di inammissibilità del ricorso emessa nei loro confronti idonea a precludere l’operatività del diritto di cui all’art. 1306 c.c.. Avverso tale sentenza P.A. e B.E. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita solo formalmente.

Diritto

Ritenuto che:

Con un primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c. in relazione all’art. 39 c.p.c..

Criticano, in particolare, il ragionamento seguito dalla CTR la quale ha escluso che potesse operare il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale nonostante mancasse una vera e propria pendenza della lite.

Con un secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..

Osservano che l’autorità giudiziaria si sarebbe pronunciata con la sentenza nr. 328/2010 e con la sentenza nr. 114/2012, quantunque relative a cartelle diverse nei presupposti (una emessa D.P.R. n. 131 del 1986 ex art. 56 e l’altra relativa al c.d. ruolo definitivo), sulla medesima questione di diritto introdotta con il presente giudizio concludendo in senso favorevole ai contribuenti.

Sostengono che, pertanto, le due vicende giudiziarie non possono essere trattate in modo diverso.

In relazione al primo motivo occorre ricordare che normalmente, la sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori (art. 1306 c.c., comma 1), sempre che questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio (Cass. n. 23422 del 2016, cit.).

Tuttavia, in deroga alla previsione dell’art. 1306 c.c., commi 1 e 2, consente al condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore, di avvalersene secundum eventum litis ove la stessa sia passata in giudicato (Cass. n. 12766 del 19/06/2015; Cass. n. 9577 del 19/04/2013; Cass. n. 8816 del 01/06/2012), non sia fondata su ragioni personali del debitore (per un’ipotesi di integrazione delle ragioni personali si veda, ad es., Cass. n. 25890 del 23/12/2015) e sia stata sollevata tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 21170 del 19/10/2016; Cass. n. 25401 del 17/12/2015);

Il principio – che opera indiscutibilmente anche in materia tributaria (da ultimo Cass. n. 303 del 2019, cit.), atteso che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, incontra due limiti: a) il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (cfr. Cass. n. 19580 del 17/09/2014; Cass. n. 28881 del 09/12/2008; secondo Cass. n. 14814 del 05/07/2011 e Cass. n. 7255 del 04/08/1994, che ribadiscono il medesimo principio, la norma opera sul piano processuale, sicchè la sua applicazione, in favore del condebitore d’imposta, non trova ostacolo nell’inerzia di questi, la quale inerisce al rapporto sostanziale e non è equiparabile al giudicato; per Cass. n. 2231 del 30/01/2018 e Cass. n. 3105 del 01/02/2019 la norma trova applicazione anche nei confronti di chi abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo; Cass. 2019 nr 18154); b) il condebitore non deve avere partecipato al giudizio in cui il giudicato si è formato, altrimenti operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti.

Ciò posto la questione giuridica sottoposta all’esame della Corte è quella di verificare se una pronuncia di mera inammissibilità possa generare un giudicato sostanziale.

La risposta è negativa.

La pronuncia di mero rito si è formata a seguito della mancata notifica all’Agenzia delle Entrate del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso l’avviso di rettifica e liquidazione ed è stata per questo dichiarata inammissibile.

La mancata instaurazione del contraddittorio, infatti, consente la riproposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio.

Con riferimento al secondo motivo si deve rilevare l’infondatezza.

Va premesso che la preclusione del giudicato esterno opera “nei limiti dell’accertamento della questione di fatto” e non anche su di una questione giuridica.

Va tuttavia sottolineato che nel caso di specie, come del resto sottolineato dalle stesse parti ricorrenti, il giudicato invocato si riferisce comunque ad una diversa cartella emessa sulla base di differenti presupposti (una emessa D.P.R. n. 131 del 1986 ex art. 56 e l’altra riguarda il c.d. ruolo definitivo) ed in quanto tale non può essere esteso agli odierni ricorrenti difettandone le condizioni sopra indicate.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione dell’evolversi della vicenda giudiziale.

Le spese di legittimità vanno poste a carico di contribuenti secondo la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di merito; condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese della legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5600,00 oltre agli accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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