Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32754 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16455-2017 proposto da:

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. FONTANE

12, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CORAPI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSA BALLACCHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 872/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

13/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 872/4/2017, depositata il 13 marzo 2017, non notificata, la CTR della Sicilia, nel pronunciare sull’appello (principale) proposto dal Comune di Priolo Gargallo (di seguito Comune) nei confronti di T.A. avverso la sentenza della CTP di Siracusa, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2005 relativamente al possesso di area edificabile, il cui valore il giudice tributario determinò in Euro 7,10 al metro quadrato rispetto alla stima di Euro 45,00 al mq sulla base della perizia recepita dalla delibera comunale posta a base dell’accertamento impugnato.

Avverso la sentenza della CTR il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui la contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e art. 11, comma 2 bis, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata – senza neppure dar conto di avere esaminato al riguardo l’appello incidentale della contribuente e nel contempo dichiarando di condividere le ragioni espresse dalla decisione di primo grado, che aveva invece in parte qua rigettato il motivo di ricorso della contribuente, che aveva impugnato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione – ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo anche in relazione a detto profilo.

1.1. Il motivo è astrattamente fondato, atteso che nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, senza neppure dar conto di avere esaminare prioritariamente l’appello incidentale della contribuente soccombente in relazione a tale questione nella pronuncia di primo grado, ha erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento fosse carente quanto all’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste a base dell’accertamento impugnato, pur dichiarando di condividere le ragioni esposte sul punto dalla CTP di Siracusa.

1.2. Tuttavia, avuto riguardo alla natura d’impugnazione – merito del processo tributario (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 19 settembre 2014, n. 19750), essendo nel resto il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto alla stregua delle considerazioni svolte di seguito nell’esame del secondo motivo di ricorso, ne va disposta la correzione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., rilevandosi come l’avviso di accertamento abbia compiutamente indicato i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a base della pretesa impositiva, ponendo la contribuente in condizione di svolgere compiutamente le proprie difese nell’impugnazione proposta avverso l’atto impugnato.

2. Il secondo motivo, con il quale il Comune ricorrente formula cumulativamente una pluralità di censure, per violazione di norme di diritto (art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), nonchè per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sulla richiesta istruttoria di ammissione di consulenza tecnica di ufficio ed ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va infatti, rigettato.

2.1. Premesso che il motivo non sviluppa in alcun modo il profilo della censura riferita in rubrica alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1 (erroneamente indicato come n. 1), è sufficiente ribadire nel resto il costante indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui “Il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorchè”, come appunto nella fattispecie in esame, “il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata” (cfr. Cass. sez. 1, 25 luglio 2006, n. 16980; Cass. sez. 3, 3 marzo 2005, n. 4652; Cass. sez. 3, 8 marzo 2004, n. 4686).

2.2. Nella fattispecie in esame, d’altronde, venendo all’ulteriore censura formulata dal Comune ricorrente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il giudice di merito, nel disporre a monte del dato estimativo del valore edificabile di cui alla delibera comunale del D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, ritenuto incongruo, ha implicitamente valutato la stima peritale sulla quale era basato, il cui lamentato omesso esame non avrebbe potuto comunque essere ricondotto al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè, avendo essa stessa, quale perizia di parte, valore indiziario, non avrebbe potuto configurarsi come omesso esame di fatto decisivo per la decisione della controversia (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 9 aprile 2018, n. 8621; Cass. sez. 6-5, ord. 6 maggio 2015, n. 9029).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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