Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32753 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4990-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CAPITOLO DI SAN PIETRO IN VATICANO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA FONTEIANA 49, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO LOTTINI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3961/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Capitolo San Pietro in Vaticano impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con cui l’Ufficio aveva rettificato il classamento dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS), accatastata originariamente in A/2, classe 2, con rendita Euro 759,19, proposto dal ricorrente a seguito della presentazione di una DOCFA, con il quale era stato chiesto un cambio di destinazione da abitazione a ufficio. Con l’atto impugnato si rideterminava l’accatastamento in A/10, classe 5, rendita Euro 2.231,09. Il Capitolo denunciava l’insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento, la mancanza di sopralluogo e l’inidoneità degli immobili messi in comparazione ritenuti dall’Ufficio avere analoghe caratteristiche. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 11025/56/16, rigettava il ricorso. L’ente contribuente impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 3961/3/17, accoglieva l’appello, rilevando il difetto di motivazione dell’atto impugnato e ritenendo che l’Amministrazione non potesse integrare in giudizio la motivazione dell’accertamento. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo.

Il Capitolo San Pietro in Vaticano si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e delle norme in tema di motivazione dell’avviso di accertamento catastale. L’Ufficio ritiene che i giudici di appello non avrebbero fatto buon governo delle norme in materia di motivazione nella misura in cui hanno ritenuto l’avviso di accertamento impugnato non correttamente motivato. L’operato dell’Ufficio, invece, sarebbe conforme alle norme sul classamento delle unità immobiliari tramite procedura DOCFA, regolata dal decreto del 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. Il ricorso non è fondato.

Emerge dai fatti di causa, e non è contestato, che il contribuente aveva proposto all’Ufficio la variazione del classamento di un immobile di sua proprietà con il modello DOCFA a cui seguiva l’avviso di accertamento impugnato, con il quale si modificava la classe dell’immobile, da classe 2 a classe 5 e l’accatastamento da A/2 ad A/10. Questa Corte, con indirizzo condiviso ha affermato che: “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c. d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 12497 del 2016). L’indirizzo si pone in linea con quanto stabilito da Cass. n. 232347 del 2014, la quale (richiamando Cass. n. 3394 del 2014) ha affermato che: “In ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni data dal contribuente deve contenere un’adeguata – ancorchè sommaria – motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa”. Nel farsi carico di alcune precedenti pronunce in materia questa Corte, con sentenza n. 23237 del 2014, già citata, ha rilevato come il principio accolto: “contrasta solo in apparenza con la giurisprudenza citata dalla ricorrente (cfr. da ultimo Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui, in ipotesi d’attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggetti e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto”, posto che quest’ultimo indirizzo deve trovare applicazione solo nel caso in cui “gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso”. Diversamente deve però avvenire quando: ” la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente”; ipotesi in cui “l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolamente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio, di addurre, in giudizio cause diverse da quelle enunciate; principio questo che si trova in consonanza con la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9626 del 2012; ord. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014), che, in tema di motivazione degli atti di modifica del classamento, ha, appunto, affermato che è necessaria l’enunciazione delle relative ragioni per consentire al contribuente il pieno svolgimento del suo diritto di difesa e per circoscrivere l’ambito dell’eventuale futuro giudizio”.

I giudici di appello, con accertamento in fatto insidacabile in sede di legittimità (in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici), hanno stabilito che nell’atto impugnato l’Ufficio si limita ad affermare che: ” Le verifiche effettuate hanno comportato la modifica dei dati di classamento e di rendita proposti… la metodologia del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata effettuata sulla base di metodologie comparative… tanto da determinare la incongruità di quella precedentemente proposta”. L’Agenzia delle entrate, nel ricorso, non assume che l’atto presentasse un contenuto motivazionale diverso e ulteriore. L’avviso veniva dunque a sostanzialmente esaurirsi ed identificarsi con generiche affermazioni, senza nessuna indicazione in ordine ai motivi che avevano determinato l’Amministrazione finanziaria a discostarsi dalla classificazione inizialmente proposta dall’ente contribuente, ossia senza motivare le ragioni dello scostamento, sicchè correttamente la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto non adeguatamente motivato l’atto impositivo, concludendo per l’accoglimento dell’appello.

3. In definitiva il ricorso va rigettato e la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2050,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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