Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32752 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15738-2017 proposto da:

CASCHERA PROFILATI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO

BALDASSINI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA n. 8 CONCA DI SORA, in persona del Commissario

Straordinario Regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

ROSARIO LUCA LIOI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8405/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; osserva quanto segue:

Con sentenza n. 8405/18/2016, depositata il 13 dicembre 2016, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – respinse l’appello proposto da Caschera Profilati S.r.l. (di seguito, società), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora, avverso la sentenza della CTP di Frosinone, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avviso d’intimazione di pagamento di contributi consortili dovuti per l’anno 2011.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste il Consorzio con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 860 c.c. e R.D. n. 215 del 1993, art. 10” (recte 1933), in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’obbligazione di pagamento del contributo consortile unicamente in virtù della circostanza relativa all’essere il terreno ed il fabbricato industriale della società, destinati alla lavorazione di materiale ferrosi, compresi nel perimetro di contribuenza e relativo piano di classifica, pur in mancanza della prova ad opera del Consorzio del beneficio diretto e specifico prodotto agli stessi dall’espletamento dell’attività di bonifica.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2909 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di appello deciso il caso specifico in difformità a precedente sentenza passata in giudicato relativa all’anno 2010, senza avere pronunciato sulla relativa eccezione e senza avere fornito alcuna motivazione.

3. Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), avendo la sentenza impugnata giudicato in conformità al principio di diritto costantemente affeiniato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 18 aprile 2018, n. 9511; Cass. sez. 6-5, ord. 22 giugno 2017, n. 15587; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 25448 e 25449 depositate il 12 dicembre 2016; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223; Cass. sez. 5, nn. 656 e 657 depositate il 18 gennaio 2012; Cass. sez. unite 14 maggio 2010, n. 11722; Cass. sez. unite 30 ottobre 2009, n. 26009).

3.1. Nè parte ricorrente ha addotto elementi nuovi per determinare un mutamento del succitato indirizzo interpretativo.

4. Viceversa è manifestamente fondato il secondo motivo, nella parte in cui la società ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’applicabilità, nel caso di specie, del giudicato esterno, secondo la ricorrente ravvisabile nella sentenza della CTP di Frosinone n. 1179/02/2014, resa tra le medesime parti, con riferimento all’obbligazione di pagamento del contributo consortile per l’anno 2010, favorevole alla contribuente e divenuta irrevocabile per difetto d’impugnazione nei termini.

4.1. Nel caso di specie, infatti, non è ravvisabile neppure una pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione, formulata con memoria del 24 novembre 2016, una volta sopravvenuto il giudicato, con memoria depositata dalla contribuente nel corso del giudizio d’appello, atteso che nella stessa parte relativa allo svolgimento del processo la pronuncia impugnata omette di dar conto finanche della formulazione di detta eccezione, che avrebbe dovuto costituire anche oggetto di rilievo officioso da parte della CTR del Lazio – sezione staccata di Latina-una volta allegata in atti la detta pronuncia.

4.2. Sussiste, pertanto, l’omessa pronuncia quale difetto di attività del giudice di secondo grado, fatto valere correttamente dalla ricorrente, quale error in procedendo, attraverso la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2018, n. 22387; Cass. sez. 6-5, ord. 28 maggio 2011, n. 11142; Cass. sez. 1, 19 aprile 2006, n. 11844).

4.3. Peraltro, anche laddove si faccia riferimento al ritenuto, da parte della decisione impugnata, assorbimento di “ogni altra questione, domanda e/o eccezione prospettata dalle parti e /o rilevabile d’ufficio”, la palese erroneità di tale assunto (nell’ordine delle questioni l’eccezione di giudicato esterno avrebbe dovuto essere esaminata prioritariamente) comporterebbe comunque la cassazione della sentenza sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione (cfr. Cass.sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663, pur richiamata in memoria dal Consorzio), ugualmente dedotto dalla ricorrente.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del secondo motivo, dovendo la CTR del Lazio-sezione staccata di Latina-in diversa composizione valutare, alla stregua dei principi espressi da Cass. sez. unite 16 giugno 2006, n. 13916 e successiva giurisprudenza conforme, se effettivamente la pronuncia invocata dalla contribuente quale giudicato esterno, resa tra le stesse parti in relazione all’anno 2010, possa avere efficacia preclusiva relativamente a nuovo accertamento di fatto per l’anno 2011 oggetto del presente giudizio, circa resistenza di beneficio diretto e specifico agli immobili della contribuente ubicati nel perimetro di contribuenza.

4.4. E’ appena il caso di rilevare, infine, come l’applicabilità del giudicato esterno presupponga la sua formazione tra le stesse parti del giudizio (o i loro eredi e aventi causa), sicchè l’ulteriore pronuncia indicata come preteso giudicato dalla ricorrente con il ricorso nel giudizio di appello (la n. 954/2/2014 della CTP di Frosinone), riferita alla Siderlamina S.r.l., soggetto di diritto diverso rispetto all’odierna ricorrente, non possa comunque essere assunta come tale.

5. Il giudice di rinvio provvederà, infine, anche sulla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina-in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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