Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32752 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 1330P-20l’proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE

2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MAMMOLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– Intimata –

avverso la sentenza 7134/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

S.M. ricorre, svolgendo cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 7134/16 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, confermando la sentenza n. 25717-15 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS). Con tale avviso l’Ufficio, in applicazione della L. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva rideterminato il classamento, con conseguente rendita e categoria catastale, dell’immobile ubicato a (OMISSIS), a seguito di revisione parziale classamento della microzona 19-Parioli. S.M., nei giudizi di merito, aveva denunciato l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione. L’Agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per violazione degli artt. 3,53,97 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, con riferimento all’asserito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, l’Agenzia del Territorio si sarebbe limitata a generiche quanto standardizzate motivazioni, asserendo, senza nulla provare, di avere effettuato un sopralluogo, senza però allegare, nè all’avviso di accertamento, nè in giudizio, i risultati di tale attività.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 1990, art. 7, violazione della Det. direttore dell’Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005, e del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, oltre che per genericità della motivazione dell’avviso di accertamento e della sentenza.

Secondo il ricorrente l’avviso di accertamento impugnato avrebbe una motivazione carente, in quanto riportante mere, apodittiche, generalizzate e standardizzate apparenti motivazioni, tanto generiche da essere state utilizzate, in forma pressocchè identica, per tutte le microzone accertate e, indistintamente, per tutti gli immobili oggetto di accertamento, senza in alcun modo tenere conto delle caratteristiche proprie dell’immobile oggetto di riclassamento.

3. Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, travisamento della prova e travisamento delle risultanze della Commissione Tributaria Provinciale. Il contribuente lamenta di avere eccepito nel corso del giudizio di appello l’infondatezza nel merito dell’avviso di accertamento, depositando apposita perizia di parte, che perveniva ad accertare come l’immobile in oggetto non avesse le caratteristiche di pregio richieste per un aumento della categoria catastale (da A/2 ed A/1) e, sulla attribuzione all’immobile della categoria A/1, il consulente di parte era giunto ad escludere la possibilità di attribuire la categoria massima prevista dalla normativa catastale al caso de quo, sia sotto il profilo della definizione di abitazione signorile sia sotto il profilo della definizione di abitazione di lusso, e ciò sulla base dei criteri dettati proprio dalla normativa di settore in materia catastale ed edilizia. I giudici di appello, invece, non avrebbero valutato le risultanze effettive della perizia di parte, travisandone il contenuto, oltre al fatto che per un immobile identico a quello del ricorrente, e posto all’interno dello stesso stabile, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 25206/17/16 passata in giudicato, aveva accolto il ricorso, ritenendo l’inadeguatezza della motivazione degli avvisi di accertamento.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, posto che nel caso di specie l’Agenzia del Territorio, con l’accertamento di cui è causa, avrebbe attribuito all’immobile del contribuente la categoria catastale A/1 senza allegare nè l’avviso di accertamento nè tantomeno, in corso di giudizio, le risultanze degli asseriti sopralluoghi e la presunta scheda tecnica redatta di funzionari dell’Agenzia delle entrate. I giudici di secondo grado avrebbero confuso l’eventuale (inesistente) sufficienza motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato (ovvero la sua eventuale regolarità meramente formale) con il diverso piano, invece, della prova di quanto asserito nell’atto e, quindi, della fondatezza della pretesa. Prova che, sulla base del citato art. 2697 c.c., doveva essere fornita dall’Agenzia del Territorio già con l’atto di accertamento o, se pur tardivamente e inammissibilmente, in sede di costituzione in giudizio di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe del tutto erroneamente ritenuto essere una prova la sola e semplice dichiarazione della Agenzia delle entrate di avere espletato indagini tecniche, e le successive descrizioni generali delle caratteristiche degli immobili di cui in categoria A/1, così violando i precetti di cui all’art. 2697 c.c.

5. Con il quinto motivo si denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancata allegazione della scheda tecnica e degli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle entrate. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, si sarebbe limitata ad affermare che l’accertamento è adeguatamente motivato, essendo stato indicato l’espletamento delle indagini tecniche al fine di verificare i classamenti delle unità immobiliari ubicate nelle microzone, omettendo, quindi, completamente di valutare e motivare in ordine all’eccepito mancato deposito in giudizio dei documenti richiamati.

6. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati, per le seguenti considerazioni.

a) L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e D.P.R. n. 138 del 1998 art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri stintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8 cit., commi 6, 7 e 8).

b) Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente) che, a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. L’obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti già munita. Questa Corte ha, infatti, precisato che: “in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (L. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

c) Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.

Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha, infatti, chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

Si impone, pertanto, un corretto utilizzo della metodologia del riclassamento ai sensi delle norme citate, che, a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019).

d) Tanto premesso, nella specie, è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. direttoriale 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dall’art. 1, comma 335, cit., ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicate indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo. La motivazione dell’atto di riclassamento non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della stessa, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

e) Il tenore dell’atto impugnato non risponde ai requisiti sopra ampiamente illustrati. Non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019). “Oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe” (Cass. n. 19810 del 2019). Si deve, quindi, ribadire il principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso” (Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 23129 del 2018).

7. Va rigettato, invece, il primo motivo di ricorso, in quanto la rivalutazione del classamento, introdotto con legge finanziaria 2005, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale. La Consulta, con sentenza n. 249 del 2017, ha ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza della unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale generale. La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo.

8. La Commissione Tributaria Regionale non si è uniformata ai suddetti principi in quanto ha ritenuto sufficientemente motivato un atto basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili sul presupposto della “riscontrata… consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, oltre che a interventi diffusi di riqualificazione edilizia, anche ad insediamenti, in zone limitrofe alla microzona, di importanti poli di attrazione sociale e culturale”, ed in base ad immobili similari non per caratteristiche catastali (nella specie, due unità abitatative nella stessa microzona), ma per la mera collocazione nella medesima zona, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente dai singoli immobili interessati rispetto ad imprecisati miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico e della qualità del contesto urbano.

9. In definitiva, va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA