Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32750 del 18/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32750
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15698-2017 proposto da:
G.G. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALFONSO DONNARUMMA;
– ricorrente –
contro
COMUNE PONTINIA, elettivamente domiciliato in ROMA, C/O SPINAPOLICE
GIOVANNI VIA DEL CORSO 433/D, presso lo studio dell’avvocato
SEBASTIANO DE FEUDIS, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9546/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il
28/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), del convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; osserva quanto segue:
Con sentenza n. 9546/18/2016, depositata il 28 dicembre 2016, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – accolse l’appello proposto dal Comune di Pontinia nei confronti della G.G. S.r.l. (di seguito, società) avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso della società avverso avviso di accertamento per l’anno 2008 ai fini ICI relativamente ad area edificabile.
Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste il Comune di Pontinia con controricorso, illustrato da memoria, peraltro tardivamente depositata. 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, segnatamente della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 (cd. statuto del contribuente) e del combinato disposto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha rilevato l’illegittimità dell’applicazione retroattiva all’anno oggetto di accertamento (2008) della Delib. comunale n. 59 del 2012, con la quale erano stati determinati i valori venali medi per le aree fabbricabili.
2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere omesso la sentenza impugnata di censurare l’applicazione retroattiva, con l’atto impositivo, da parte del Comune, di interessi e sanzioni.
3. Con il terzo motivo, infine la società ricorrente denuncia cumulativamente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la sentenza impugnata preso in esame le allegazioni di cui alla perizia di parte in forza della quale erano state fatte specifiche contestazioni all’elaborato tecnico utilizzato dall’ente comunale ai fini dell’emanazione della succitata Delib., nonchè, in ogni caso, nullità della sentenza per motivazione apparente, come comprovato anche dalla perfetta sovrapponibilità della pronuncia della CTR oggetto della presente impugnazione ad altra (n. 9543/18/2016) resa coevamente dallo stesso collegio in controversia similare concernente altra contribuente.
4. Il primo motivo è manifestamente fondato e va accolto nei termini di seguito precisati, alla stregua anche della doglianza esplicitata nel terzo motivo.
Se, nella sua formulazione letterale, il primo motivo sembra imputare alla decisione impugnata un’illegittima applicazione retroattiva all’anno 2008 oggetto di accertamento dei valori venali approvati per le aree edificabili dalla succitata Delib. comunale del 2012, esso va accolto con riferimento a quello che costituisce l’oggetto specifico della doglianza come meglio precisato alla stregua anche delle deduzioni esposte dalla ricorrente nel terzo motivo di ricorso.
Non si tratta, infatti, come ben chiarito da Cass. sez. 5, 3 maggio 2005, n. 9137, di applicazione retroattiva di valori, ma della possibilità che la Delib. di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, possa legittimamente fornire al giudice, chiamato ad esaminare la congruità del valore attribuito ai fini ICI ad area edificabile, indici presuntivi (in tal senso cfr. anche Cass. sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15555; Cass. sez. 6-5, ord. 12 giugno 2018, n. 15132), valevoli anche per gli anni precedenti.
4.1. Orbene in relazione a tale profilo, oggetto in sede di merito di specifiche contestazioni da parte della contribuente, la sentenza impugnata è priva di qualsiasi argomento che consenta di verificare sulla base di quali elementi i valori medi per le aree edificabili assunti con la Delib. del 2012 potessero assurgere per la CTR ugualmente ad indici presuntivi per la determinazione della base imponibili ai fini ICI per l’anno 2008, con riferimento all’area edificabile.
5. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo nei termini sopra chiariti, assorbite le ulteriori censure.
6. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio -sezione staccata di Latina – cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018