Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3275 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. II, 11/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 11/02/2020), n.3275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 464/2016 R.G. proposto da:

S.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Pirani

per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma

presso il suo studio alla via Montello n. 20;

– ricorrente –

contro

D.C.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Necci e

Francesco Minisci per procura in calce al controricorso,

elettivamente domiciliato in Roma presso il loro studio alla via del

Plebiscito n. 107;

– controricorrente –

e nei confronti di:

T.L.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 19 novembre

2015;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

camera di consiglio del 28 novembre 2019;

Lette le memorie depositate dalle parti costituite.

Fatto

ATTESO

CHE:

Nel processo per separazione personale svoltosi tra i coniugi S.G. e T.L. innanzi al Tribunale di Roma, questo, dopo aver liquidato al consulente tecnico d’ufficio, D.C.A., un anticipo di Euro 3.000,00 a carico provvisorio di entrambe le parti, ha disposto in conclusiva sentenza che le spese della CTU, come liquidate nel corso di giudizio, facessero carico definitivo alla S..

Su istanza del D.C., il medesimo Tribunale ha successivamente liquidato, per la medesima opera peritale, il compenso di Euro 8.000,00: l’opposizione proposta allo stesso Tribunale dalla S. è stata da questo dichiarata inammissibile, con ordinanza che la soccombente impugna ora per cassazione, sulla base di due motivi.

La notifica del controricorso del D.C. risulta tempestiva, in quanto, seppur non andata a buon fine con posta ordinaria nella data utile del 1 febbraio 2016 per causa non imputabile al notificante (trasferimento dello studio del destinatario come da relata), è stata rinnovata con PEC in data 4 febbraio 2016, avendo quindi il notificante assolto l’onere della pronta ripresa del procedimento notificatorio (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352).

Il primo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver il giudice dell’opposizione considerato che le spettanze dell’ausiliario erano già state liquidate all’esito del giudizio di separazione; il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 71 e 170, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 per non aver il giudice dell’opposizione rilevato che il consulente tecnico d’ufficio avrebbe dovuto opporre la pregressa liquidazione, ove da lui ritenuta inadeguata, anzichè presentare una tardiva istanza per una nuova liquidazione.

A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 le spettanze del consulente tecnico d’ufficio sono liquidate dal magistrato “che procede”, non dal magistrato “che ha proceduto”.

– Questa Corte ha da tempo evidenziato come, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese, il giudice non abbia più il potere di liquidare le spettanze del consulente tecnico d’ufficio, sicchè un eventuale provvedimento in tal senso, quale atto abnorme, è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione (Cass. 22 luglio 2003, n. 11418; Cass. 31 dicembre 2009, n. 28299).

Più di recente, la Corte ha precisato che, essendo impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, detto provvedimento abnorme non è impugnabile anche con l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (Cass. 28 agosto 2017, n. 20478).

La carenza di potestas iudicandi sulla liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio dopo la conclusione del procedimento di merito è stata ribadita dalla Corte pure in contrapposizione con l’ipotesi dell’onorario del difensore patrocinante a spese dello Stato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83), la liquidazione del quale è invece ammessa anche dopo la conclusione del procedimento di merito appunto perchè essa, a differenza dell’altra, non incide sul governo delle spese di lite tra le parti ed attiene unicamente al rapporto diretto tra il professionista e lo Stato (Cass. 9 settembre 2019, n. 22448).

Nel rapporto tra le parti, la connessione logico-sistematica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 sul decreto di pagamento emesso dal magistrato “che procede”, con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 sull’opposizione prevista per quel “decreto di pagamento”, esclude che l’opposizione ex art. 170 sia ammissibile contro un decreto estraneo al paradigma normativo dell’art. 168.

Pronunciata dalla qui impugnata ordinanza con una diversa e ultronea motivazione (inerente l’oggetto del sindacato di merito sulla liquidazione del compenso), la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione deve essere confermata, previa emenda motivazionale, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al raddoppio del contributo unificato.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, in quanto la ricorrente è pur sempre stata attinta da un provvedimento abnorme, ad esso soccombendo per l’utilizzo di un rimedio che solo una recente indicazione nomofilattica ha qualificato come inammissibile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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