Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3275 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5940/2005 proposto da:

F.C. (C.F. (OMISSIS)), F.F. (C.F.

(OMISSIS)), F.G.M.P. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. MAMELI

30, presso l’avvocato CORSO Guido, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GUIDO CORSO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16.02 – 12.03.2002, il Tribunale di Palermo, anche in base all’esito della CTU, accoglieva le domande proposte il 9.12,1994, nei confronti del Comune di Palermo, da C., G.M.P. e F.F., comproprietari di un terreno su cui era stata costruita la nuova strada pubblica di collegamento tra (OMISSIS), e che per la realizzazione di quest’opera viaria era stato assoggettato sia a procedimento di espropriazione, rimasto non definito, e sia a procedimento di occupazione d’urgenza, disposta per un quinquennio, con provvedimento del 21.07.1987. In particolare, il Tribunale condannava l’ente convenuto a risarcire il danno subito dagli attori sia per la perdita del loro bene a seguito di ed, accessione invertita, datata al 20.07.1992, liquidato in complessivi Euro 48.167,82 oltre accessori, ricomprendendovi Euro 291,90, per il mancato godimento dei frutti pendenti all’atto dell’immissione in possesso, e sia per l’occupazione illegittima protrattasi dall’epoca dell’irreversibile trasformazione al 1996 (Euro 9.192,11), nonchè a pagare l’indennità di occupazione legittima (Euro 10.958,95), oltre alle spese processuali.

Contro la sentenza di primo grado il Comune di Palermo proponeva appello principale ed i F. appello incidentale con riguardo all’entità delle spese processuali liquidate dal primo giudice.

Con sentenza del 12.12.2003 – 2.02.2004, la Corte di appello di Palermo riteneva fondati il gravame incidentale nonchè sia il primo motivo del gravame principale, concernente la non debenza del ristoro da mancato godimento dei frutti pendenti all’atto dell’immissione in possesso (in quanto perdita già riparata tramite l’indennità di occupazione legittima) e del risarcimento del danno (in quanto insussistente) da occupazione illegittima (Euro 291,90 + Euro 9.192,11), e sia il secondo motivo del medesimo gravame inerente alla natura, non edificabile ma agricola dell’area acquisita (da aversi per estesa mq. 927 e contrassegnata in catasto con il n. 902 del FU), giacchè essa risultava inclusa nel PRG in zona E2, destinata a verde agricolo. Rilevata, in ragione della natura non edificabile del suolo appreso, l’irrilevanza della sollevata questione di costituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, prospettata dagli appellati con riferimento agli artt. 2, 3, 42, 43 e 53 Cost., e ribadita la legittimità costituzionale dell’istituto dell’occupazione appropriativa, la Corte territoriale rideterminava all’attualità nella minore somma capitale di Euro 10.303,05 (Euro 7.181,33 da attualizzare con coeff 1,4347), l’entità del risarcimento spettante ai F. per la perdita del bene, defalcando i due ristori non dovuti e, trattandosi di area agricola, commisurandolo al valore di mercato del bene riferito al 1992, epoca di avveramento della vicenda acquisitiva, tenendo conto dei criteri di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 e senza valorizzare potenzialità edificatorie (ritenute peraltro nella specie insussistenti), conclusivamente rapportandolo, in mancanza di diversi elementi di giudizio allegati dalla parte, a quello della cultura effettivamente praticata (ossia agrumeto) e così al valore unitario di L. 15.000 al mq., in conformità delle motivate indicazioni del CTU. Sempre in ragione della natura agricola del terreno, riduceva anche l’entità dell’indennità da occupazione legittima dovuta dal Comune di Palermo, che rideterminava in Euro 2.992,22, ossia in misura pari ad 1/12 dell’indennità di espropriazione (1/12 di Euro 7.181,33) per ogni anno di occupazione, applicando il criterio di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20.

Compensava, infine, la metà delle spese dei due gradi di merito e poneva la residua parte a carico del Comune di Palermo.

Avverso questa sentenza F.C., G.M.P. e F. hanno proposto ricorso per cassazione. All’udienza pubblica del 2 febbraio 2010 è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso al Comune di Palermo, che i ricorrenti hanno eseguito il 23.03.2010. L’ente intimato non ha svolto attività difensiva. 1 ricorrenti hanno anche depositato memoria. All’udienza pubblica dell’11.07.2010 è stato disposto il rinvio d’ufficio all’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso i F. si dolgono che la liquidazione del risarcimento del danno da loro subito sia stato parametrato al valore agricolo medio dell’area acquisita, come previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, che rinvia al titolo 2^ della L. n. 865 del 1971, criterio di cui assumono l’inapplicabilità attesa la particolare ubicazione del loro terreno, prossima a complessi residenziali, a ville eleganti, alla spiaggia di (OMISSIS) ed all’aeroporto, e, dunque, dotato di caratteristiche di particolare pregio e di alto valore commerciale e ciò anche a prescindere dalla previsione del PRG del Comune di Palermo.

Il ricorso non è fondato.

In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, alla quale la fattispecie è stata ricondotta, si deve ritenere applicabile, la suddivisione di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, tra aree edificabili ed aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie), e l’accertamento va compiuto sulla base della classificazione urbanistica, senza che i criteri legali di classificazione dell’area possano essere obliterati per dare la prevalenza a criteri di effettualità (tra le numerose altre, cfr. Cass. SU 200319551; cfr. anche Cass. 200300112;

200713917; 200826615).

D’altra parte, la sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, con la quale è stata risolta la questione di costituzionalità inerente alle aree edificabili, non ha toccato la necessità di detta distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, posto che il comma 4 del citato art. 5 bis non è stato interessato dalla pronuncia di incostituzionalità (cfr. Cass. 200719924; 200803022), distinzione peraltro ribadita anche dal Testo unico di cui al DPR n. 327 del 2001 (artt. 37, 40, 43, 55), il cui art. 58 comma 1 n. 133, implicante l’abrogazione dell’art. 5 bis, non concerne le controversie, quale quella di specie, derivanti da procedimenti espropriativi nei quali la pubblica utilità o l’indifferibilità ed urgenza dell’opera pubblica sia stata dichiarata in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova normativa (30 giugno 2003), come si desume dalla disciplina transitoria di cui all’art. 57 D.P.R. cit., anche dopo la novella apportata dal D.Lgs. n. 302 del 2002.

D’altra parte, anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito (cfr. Cass SU 200922753) la conformità alla Carta costituzionale della distinzione dei terreni nelle suddette sole due categorie.

Essendo stato, dunque, il terreno dei ricorrenti incluso in zona in zona E2, destinata a verde agricolo, il risarcimento da occupazione acquisitiva andava determinato, come ineccepibilmente stabilito dalla Corte di merito, in base al valore di mercato dell’area urbanisticamente non avente natura edificabile, senza possibilità di considerare potenzialità edificatorie proprie delle aree limitrofe e più in generale attinenti al concetto di edificabilità di fatto, divergente dalla previsione dello strumento urbanistico generale (cfr. tra le altre, Cass. 200714783; 200004838).

Inoltre, al fine di liquidare il risarcimento, pur vertendo il presente giudizio in tema non d’indennizzo espropriativo ma di risarcimento del danno da occupazione appropriativi di area inedificabile, in cui il ristoro deve essere commisurato al valore sul mercato del bene, ben potevano essere assunti in funzione meramente indicativa (cfr. tra le numerose altre, Cass. 200004838;

200009683; 200410280; 200714783) i criteri di commisurazione dell’indennizzo espropriativo per i terreni agricoli, di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 (la cui conformità al dettato costituzionale è stata ribadita nella citata sentenza 200922753, resa dalle Sezioni Unite di questa Corte). Al riguardo va anche ricordato che la riconosciuta inedificabilità “ex lege”, e la conseguente esclusione della valutabilità del bene come edificatorio, non comportano che necessariamente i suoli che tale qualifica non posseggono debbano essere valutati in base alla loro utilizzazione agricola, essendo tale conseguenza stabilita soltanto nei giudizi di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione; pertanto, al proprietario è consentito di dimostrare, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo, in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio, che il valore agricolo del terreno, all’interno della categoria suoli inedificabili, sia mutato in conseguenza di una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità, e che, di conseguenza, esso, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, abbia un’effettiva valutazione di mercato che rispecchi siffatte possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria (Cass. SU 200319551; in tema), prova che, peraltro, nella specie non risulta essere stata, prima che fornita, dedotta.

D’altra parte, poichè il risarcimento è destinato a tener luogo del bene acquisito dalla PA, lo stesso non può superare in nessun caso il valore che il proprietario trarrebbe dall’immobile se decidesse di porlo sul mercato con la destinazione stabilita dallo strumento urbanistico. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione stante il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune di Palermo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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