Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3275 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3275 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 1198-2015 proposto da:
BARILE ROBERTA, elettivamente domiciliata in RONIA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI
GUARINO;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DEI L’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati El\LNUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA
PULLI, I\LkURO RICCI;
– controrícorrente

CU»

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso la sentenza n. 7773/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI,
emessa 1, 11/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

RILEVATO

che, con sentenza del 16 luglio 2014, il Tribunale di Napoli
rigettava l’opposizione ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c. proposta da
Roberta Basile nei confronti dell’INPS a seguito del dissenso
manifestato con riguardo all’accertamento tecnico preventivo
richiesto per la verifica del requisito sanitario utile ai fini del
riconoscimento dell’assegno di invalidità civile e definito dal CTU
officiato con il riconoscimento di una condizione invalidante non
superiore al 62%;

che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto
condivisibili le conclusioni del CTU non contraddette dalla
documentazione prodotta in sede di opposizione;

– per la cassazione di tale decisione ricorre la Basile, affidando
l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui
resiste, con controricorso, l’INPS
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e comunque un

Ric. 2015 n. 01198 sez. ML – ud. 19-12-2017
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MARINIS.

difetto di motivazione imputa al Tribunale la mancata
considerazione della documentazione prodotta a sostegno del
manifestato dissenso, utile, a suo dire, a fondare la richiesta di
ammissione di una nuova CTU, anche tenuto dell’aggravamento
delle denunciate patologie che la stessa documentazione valeva a

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. e dell’art. 1, 1. n.
18/1980, in una con il vizio di motivazione, la ricorrente imputa
al Tribunale il mancato accertamento del dedotto aggravamento
che si assume comprovato dalla documentazione prodotta;
che i due motivi, i quali, per essere strettamente connessi,
possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi
inammissibili alla stregua dell’orientamento consolidatosi nella
giurisprudenza di questa Corte per cui “nel giudizio in materia
d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della
sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese
devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte
va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai
quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la
formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale
ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si
traduce in un’inammissibile critica del convincimento del
giudice” (cfr. Cass. 3 febbraio 2012 n. 1652), il che è quanto si
ravvisa con riguardo al ricorso de quo, per essere questo diretto a
censurare la pretesa omessa considerazione, da parte del
Tribunale, della documentazione sanitaria, laddove, viceversa, il

Ric. 2015 n. 01198 sez. ML – ud. 19-12-2017
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comprovare;

giudice risulta averne implicitamente superato le valutazioni
attraverso il richiamo alle (ritenute) più convincenti
considerazioni espresse nella CTU (sulla base di un compiuto
degli stati patologici e di una valutazione degli stessi alla luce
delle tabelle ministeriali per la valutazione del grado di invalidità

modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso
giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità
argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole
logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso
va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese stante
l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 152, disp. att. c.p.c.,
nuovo testo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre
2017

civile), e tanto con argomentazioni esplicitate ed elaborate in

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