Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3275 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.C.F., domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Bernardo Mucci, in forza di mandato a margine del ricorso,

che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

al fax n. 0875/858597 e alla p.e.c. bernardo.mucci-pec.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Di.Fa.Fr., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola

Tana, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. 0875/870979 e all’indirizzo di p.e.c. avvnicolatana-pec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. della Corte di appello di Campobasso, emessa

il 24 giugno 2014 e depositata il 12 settembre 2014, n. R.G.

76/2014.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 20.9.2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Di.Fa.Fr., con ricorso notificato il 20.12.2011, ha adito il Tribunale di Larino per sentir pronunciare la separazione personale dal marito D.C.F.. Ha chiesto, inoltre, l’affidamento condiviso dei figli minori con fissazione presso di sè della loro residenza, l’assegnazione della abitazione familiare sita in (OMISSIS), e la condanna del marito al pagamento di Euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento proprio e del figli.

2. Si è costituito in giudizio D.C.F. chiedendo l’affidamento condiviso dei figli minori con fissazione presso di sè della loro residenza, la separazione con addebito alla Di.Fa., il rigetto della richiesta di assegnazione dell’abitazione sita in via (OMISSIS), il rigetto dell’istanza di assegno di mantenimento avanzata dalla Di.Fa. e l’indicazione delle modalità di esercizio del diritto di visita dei figli minori.

3. Con ordinanza del 25.01.2012 il Tribunale di Larino ha disposto l’affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, disponendo che gli stessi vivano a (OMISSIS), insieme alla madre, a cui l’ha assegnata imponendole di rilasciare l’abitazione di via (OMISSIS). L’ordinanza ha specificato che l’abitazione sita in Via (OMISSIS), di proprietà dello IACP, non può essere considerata casa familiare dato che il trasferimento nella stessa era avvenuta quando già era iniziata la crisi tra i coniugi e la separazione di fatto.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo la Di.Fa.. Con ordinanza del 02.05.2012 il Tribunale ha ritenuto che la questione aveva perso di attualità in quanto, a seguito di affidamento della prole al Servizi sociali con collocamento presso un altro nucleo familiare, era venuto meno il presupposto per l’assegnazione della casa familiare.

5. Il Tribunale di Larino, con sentenza definitiva emessa in data 15.01.2014, ha: 1) dichiarato la separazione personale dei suddetti coniugi; 2) accertato che la casa coniugale era costituita dall’alloggio sito in Via (OMISSIS) e ne ha disposto l’assegnazione alla Di.Fa. con conseguente obbligo per il resistente di provvedere al rilascio dell’abitazione, prelevando i propri beni ed effetti personali; 3) confermato per il resto i provvedimenti già assunti nel corso dell’istruttoria; 4) compensato le spese processuali tra le parti.

6. D.C.F. ha proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Campobasso affermando che l’abitazione in Via (OMISSIS) non poteva essere considerata quale abitazione familiare. Egli infatti aveva consentito all’ex coniuge e ai figli di risiedervi a titolo di ospitalità, a seguito di un evento calamitoso che aveva reso inagibile l’immobile di (OMISSIS) e tale permanenza si era tra l’altro realizzata quando i coniugi erano già separati di fatto, tanto che l’appellante si era già allontanato da tempo dalla casa familiare di (OMISSIS) e aveva fissato la propria residenza anagrafica nell’abitazione di Via (OMISSIS) assegnatagli dallo IACP. L’appellante ha comunque rilevato la mancanza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione della casa familiare, ovvero la presenza stabile e continuativa dei figli i quali erano stati affidati dal Tribunale per i minorenni di Campobasso ai servizi sociali del Comune di Termoli e dall’anno 2012 collocati in un primo momento presso un diverso nucleo familiare e poi presso una casa famiglia, facendo rientro sporadicamente presso i genitori.

7. Con sentenza n. 263/14 la Corte d’Appello di Campobasso ha respinto l’appello compensando le spese.

8. d.C.F. propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, affidandosi ad un unico motivo con il quale deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c. (e dell’art. 155 quater c.c. previgente alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 154 del 2013) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per l’assegnazione dell’abitazione coniugale alla Di.Fa., in assenza del requisito della presenza stabile e continuativa della prole minore di età nell’abitazione in questione.

Ritenuto che:

9. Il ricorso è inammissibile in quanto non chiarisce per quali ragioni ritiene violato e falsamente applicato il disposto delle norme indicate nella rubrica dell’unico motivo di ricorso. La Corte di appello ha confermato il giudizio in fatto del Tribunale per cui l’abitazione di via (OMISSIS) deve considerarsi l’abitazione familiare al momento della separazione e non solo a causa del recente trasferimento della famiglia in quell’immobile ma anche perchè tale trasferimento ha costituito la realizzazione di una aspirazione condivisa del nucleo familiare di abbandonare l’insalubre abitazione di (OMISSIS), aspirazione che ha trovato coronamento con l’assegnazione dell’appartamento di via (OMISSIS) da parte dello IACP. Il legame dei minori con la nuova residenza si è consolidato anche dopo la separazione dei genitori in quanto vi hanno continuato a vivere sino al loro affidamento ai servizi sociali e alla loro collocazione in casa famiglia per effetto del provvedimenti emanati dal T.M. che ha comunque tenuto conto dell’interesse dei minori a rientrare nella famiglia e presso la loro abitazione quando si sarebbero ricreate le condizioni opportune al rientro. A tal fine il T.M. ha disposto negli ultimi anni il rientro in famiglia dei minori per brevi periodi presso l’abitazione di via (OMISSIS). Tali circostanze evidenziano secondo il giudizio della Corte di appello il permanere (e forse anche il rafforzarsi) delle esigenze di continuità che sottostanno all’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse dei minori a conservare il proprio habitat familiare. La valutazione della Corte di appello appare pertanto del tutto coerente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta (Cass. civ. sez. 1, n. 1545 del 26.1.2006 e n. 1491 del 21.1.2011).

10. Sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 4.100 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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