Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32749 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13497-2017 proposto da:

COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PASQUINI;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2127/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 01/12/2016;

sul ricorso 13503-2017 proposto da:

COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PASQUINI;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2128/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 01/12/2016;

udita la relazione delle cause riunite svolta nella camera di

consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Dott.

NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), del convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2127/24/2016, depositata il primo dicembre 2016, la CTR della Toscana accolse l’appello proposto dalla sig.ra B.G. nei confronti del Comune di Arezzo avverso la sentenza della CTP di Arezzo, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativamente all’anno d’imposta 2005, ritenendo, in accoglimento delle ragioni esposte dalla contribuente, che l’agevolazione fiscale del D.L. n. 16 del 1993, ex art. 2, comma 5, riferita alla sottoposizione a vincolo storico della facciata dovesse estendersi all’intero fabbricato.

Avverso detta sentenza l’ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria critica alla proposta del relatore depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Analogo ricorso per cassazione, basato su due motivi d’identico contenuto, ulteriormente illustrato da memoria, il Comune di Arezzo ha proposto avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 2128/24/2016, depositata sempre il primo dicembre 2016, resa tra le medesime parti, con la quale la CTR, sulla base della stessa motivazione, accolse l’appello proposto dalla contribuente nei confronti dell’ente impositore avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativamente all’anno d’imposta 2006, relativamente alla stessa unità immobiliare.

In entrambi i giudizi l’intimata non ha svolto difese.

I giudizi debbono essere riuniti, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

1. Con il primo motivo di ciascun ricorso il Comune di Arezzo censura le sentenze rispettivamente impugnate per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, convertito nella L. n. 75 del 1993, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza del vincolo storico, nella parte in cui ciascuna sentenza impugnata ha ritenuto che l’agevolazione fiscale riguardo all’ICI, benchè il vincolo storico in relazione alla quale era prevista, riguardasse la sola facciata del fabbricato oggetto di accertamento, fosse stata estesa all’intero fabbricato.

2. Con il secondo motivo di ogni ricorso l’ente impositore lamenta che le sentenze impugnate abbiano pronunciato in violazione del giudicato esterno che, benchè formatosi su precedenti annualità d’imposta, d’imposta, doveva applicarsi come legge del caso concreto anche in relazione agli anni 2005 e 2006 oggetto degli accertamento impugnati, essendo basate le pronunce già intervenute tra le stesse parti sui medesimi presupposti di fatto e di diritto.

3. Va esaminato con priorità in ordine logico il secondo motivo di ricorso.

Esso è manifestamente fondato con riferimento all’invocata efficacia del giudicato esterno formatosi per effetto delle sentenze della CTP di Arezzo n. 48/3/2010, depositata il 18 febbraio 2010, e della sentenza della CTR della Toscana n. 1359/9/2014, depositata il 4 luglio 2014, munite di attestazione di passaggio in giudicato, rese tra le medesime parti, con le quali furono respinti i ricorsi della contribuente avverso analoghi avvisi di accertamento per ICI per gli anni 2002 e 2004 riguardanti lo stesso fabbricato, avendo in ciascuna pronuncia il giudice tributario rispettivamente adito ritenuto che il decreto di vincolo storico della competente Sovraintendenza del 21 luglio 1994 riguardasse la sola facciata, non potendo quindi estendersi l’agevolazione fiscale inerente al suddetto vincolo all’intero fabbricato.

3.1. In proposito deve ritenersi, diversamente da quanto indicato nella proposta del relatore, che il requisito dell’autosufficienza sia comunque rispettato dall’allegazione in copia al ricorso per cassazione di entrambe le decisioni succitate, consentendo altresì il deposito degli atti riferiti alla produzione documentale del Comune nel giudizio di appello la verifica sulla proposizione dell’eccezione di giudicato esterno nell’ambito di ciascun giudizio di merito.

3.2. Trova dunque applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 16 giugno 2006, n. 13916) e dalla successiva giurisprudenza conforme (specificamente, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16675) secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo”, senza che a ciò possa essere di ostacolo l’autonomia dei diversi periodi d’imposta.

3.3. A ciò consegue, stante la sussistenza delle medesime questioni di fatto e di diritto già decise, in relazione alle pregresse annualità 2002 e 2004, relativamente ad accertamento ai fini ICI relativo alla stessa unità immobiliare, l’efficacia, ex art. 2909 c.c., del giudicato esterno intervenuto tra le stesse parti, giusta le pronunce sopra citate divenute irrevocabili per omessa impugnazione nei termini.

4. Ciascun ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, restando assorbito il primo.

Le sentenze impugnate vanno pertanto cassate e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, i giudizi riuniti possono essere decisi nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con rigetto degli originari ricorsi della contribuente.

5. Avuto riguardo all’andamento di ciascun giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese dei giudizi riguardo al doppio grado di merito, con condanna dell’intimata al pagamento in favore del Comune di Arezzo delle spese dei giudizi riuniti di legittimità, che liquida in Euro 1800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 400,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e, decidendo le cause nel merito, rigetta gli originari ricorsi della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi riguardo al doppio grado di merito e condanna l’intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese dei giudizi riuniti di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 400,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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