Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32748 del 18/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 18/12/2018), n.32748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10182-2017 proposto da:
L.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO 301, presso lo studio dell’avvocato BASILIO PERUGINI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIAGIO BRUNO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LO.PI.GI.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 158/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 31/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2018 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente;
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 158 del 31 gennaio 2017 ha rigettato l’appello proposto da L.P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale era stata rigettata la domanda dell’appellante di usucapione ex art. 1159 bis c.c. e della L. n. 346 del 1976 nei confronti del convenuto Lo.Pi.Gi. avente ad oggetto l’appezzamento di terreno in (OMISSIS), ex (OMISSIS), in catasto alla partita 54676, foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS).
I giudici di appello rilevavano che dalle prove testimoniali raccolte non emergeva la prova di un possesso idoneo all’usucapione in favore dell’appellante, non potendosi reputare tale il mero godimento della cosa o la sola attività di coltivazione del fondo.
In tal senso andava considerato che il fondo stesso era stato in precedenza trasferito donato dall’appellante al figlio appellato, sicchè la relazione di fatto con il bene in epoca successiva si era limitata ad alcune marginali attività di gestione, da reputarsi frutto di tolleranza da parte dell’effettivo proprietario del bene.
Inoltre, ancorchè la tolleranza si caratterizzi di norma per la sua transitorietà, nella specie i vincoli parentali esistenti legittimavano la convinzione che la tolleranza potesse essersi protratta anche per un lungo periodo di tempo, senza immutare il godimento dell’attore da detenzione in possesso.
La Corte ritiene opportuno rinviare e la causa a nuovo ruolo nonchè per nuovo esame preliminare in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione di cui all’ordinanza interlocutoria n. 28844/2018.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo nonchè per nuovo esame preliminare, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui all’ordinanza interlocutoria n. 28844/2018.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018