Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32747 del 18/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 18/12/2018), n.32747
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5374-2018 proposto da:
P.A., rappresentato e difeso dall’avvocato BERNARDINO
PASANISI;
– ricorrente –
contro
S.C., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
PERCOLLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 589/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 28/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
P.A., dichiarando di essere condomino dell’edificio di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di ricorso (1A: nullità del procedimento in relazione agli artt. 183,184 e 345 c.p.c.; 1B: omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5; 2A: nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.; 2B: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.; 2.C: violazione degli artt. 1720,1130 e 1135 c.c.), avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 559/2016 del 28 dicembre 2016.
S.C. resiste con controricorso.
La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Taranto in data 28 marzo 2013, che aveva condannato il Condomino di (OMISSIS), al pagamento della somma di Euro 11.459,31, oltre interessi, in favore dell’ex amministratore S.C., a titolo di compensi non percepiti e spese anticipate.
P.A. non era, dunque, costituito nel giudizio di appello, del quale era parte, invece, il Condominio di (OMISSIS), essendo stata la sentenza oggetto di ricorso pronunciata nei confronti dell’amministratore del medesimo Condominio (OMISSIS).
Il controricorrente S.C. eccepisce che P.A. non sia neppure più condomino dell’edificio di (OMISSIS), avendo donato l’unità immobiliare già di sua proprietà al figlio P.B. con atto del 13 aprile 2005.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, deducendo di aver comunque mantenuto la qualità di condomino nel periodo inerente all’insorgenza del credito vantato dall’ex amministratore.
Il Collegio ritiene che vada rimessa alla pubblica udienza la decisione sulla ravvisata ipotesi di inammissibilità del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, numero 1, attinente alla legittimazione ad impugnare del singolo condomino con riguardo a sentenza che abbia visto soccombente il condominio in giudizio avente ad oggetto il credito vantato nei confronti di quest’ultimo dall’ex amministratore per compensi ex art. 1709 c.c. (ora ex art. 1129 c.c., comma 14) e per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio, ex art. 1720 c.p.c.; tale inammissibilità discenderebbe dall’assunto secondo cui trattasi di controversia in cui sono azionati i diritti e gli obblighi derivanti dal mandato collettivo conferito dall’assemblea dei condomini all’amministratore, e perciò concernente non i diritti su di un bene o un servizio comune, quanto le esigenze collettive della comunità condominiale (cfr. Cass. Sez. 2, 27/09/1996, n. 8530; Cass. Sez. 6 – 2, 25/01/2018, n. 1851; Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n. 27416; Cass. Sez. 2, 31/01/2018, n. 2411; Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n. 19223; Cass. Sez. 2, 04/05/2005, n. 9213; Cass. Sez. 2, 03/07/1998, n. 6480; Cass. Sez. 2, 12/03/1994, n. 2393).
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018