Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32747 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 12/12/2019), n.32747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3267/2013 R.G. proposto da:

Trendintex Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Turci e

Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso quest’ultimo in

Roma via Giambattista Vico n. 22, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana sez staccata di Livorno n. 148/23/12, depositata il 7 giugno

2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2019

dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

A seguito di verifica fiscale nei confronti della F.V. Spa, titolare di un deposito Iva D.L. n. 331 del 1993 ex art. 50 bis, emergeva che la Trendintex Srl aveva omesso il versamento dell’Iva all’importazione, in relazione ad importazioni operate tra il 2005 e il 2006, attesa l’immissione solo virtuale di merce extra UE nel detto deposito, così avvalendosi indebitamente del trattamento agevolativo della sospensione del pagamento dell’Iva ivi prevista, ragion per cui l’Agenzia delle dogane notificava avvisi di rettifica per l’imposta non versata, avverso i quali la società proponeva ricorso.

L’impugnazione era respinta dalla CTP di Livorno, decisione poi confermata dal giudice d’appello.

Trendintex Srl propone ricorso per cassazione con otto motivi, chiedendo altresì rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

La contribuente, con memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c., richiama la decisione della Corte di Giustizia 17 luglio 2014 in C-272/13 e deposita provvedimenti di annullamento adottati in autotutela dalla Amministrazione finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, conv. nella L. n. 427 del 1993, del D.M. n. 319 del 1997, artt. 2, 3 e 4, dell’art. 16, comma 5 bis, conv. nella L. n. 2 del 2009, dell’art. 16 direttiva 1977/388/CEE e dell’art. 157 direttiva 2006/112/CE.

1.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 direttiva 77/388/CEE, 2 direttiva 2006/112/CE, 2 Reg. n. 1553/1989/CEE, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 17, 19, 23, 60, 67, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6 comma 9 bis.

1.2. Il terzo motivo denuncia vizio di insufficiente motivazione in ordine al contenuto della sentenza penale n. 868/2008 del Tribunale di Firenze.

1.3. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo denunciano vizi di omessa pronuncia su domande proposte dalla contribuente.

1.4. Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11.

1.5. L’ottavo motivo denuncia vizio di ultrapetizione in ordine alle sanzioni, non oggetto del giudizio.

1.6. La contribuente chiede, infine, rinvio pregiudiziale in relazione alla disciplina del deposito doganale e del relativo regime Iva.

2. Nella sostanza la contribuente, con le sopra esposte censure, lamenta, principalmente, la mancanza di un obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale, nonchè l’idoneità e l’efficacia dell’autofatturazione e del meccanismo dell’inversione contabile per il soddisfacimento dell’obbligazione doganale.

3. Ha peraltro carattere preliminare all’esame delle doglianze la valutazione, ai fini del giudizio, del provvedimento di annullamento degli avvisi di rettifica operato in via di autotutela dall’Agenzia delle dogane.

Va dato atto, difatti, che, con i provvedimenti n. 16286/2016 e 23209/2016, sono stati annullati tutti gli atti impositivi oggetto del presente giudizio, dal cui ambito esula l’irrogazione di sanzioni.

4. La sentenza va pertanto cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere.

Le spese vanno integralmente compensate attesa l’intervenuta decisione, nelle more del giudizio di cassazione, della Corte di Giustizia, risolutiva delle questioni in diritto.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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