Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32746 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 18/12/2018), n.32746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 985-2018 proposto da:

LA.ST., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI, 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ROMITO;

– ricorrente –

contro

L.A., C.B., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA

VITTORIO RICCARDI;

– controricorrenti –

e contro

D.C.G., LA.DO., LA.VI.,

LA.GI., LA.MI., D.C.A.,

D.C.V., D.C.P., DI.CR.AN., D.C.S.,

D.M., D.T., D.A., D.V.,

D.S., LA.LA., .LACALAMITA ANGELA,.LACALAMITA

FRANCESCO,.LACALAMITA BIAGIO,.LACALAMITA COLOMBA,.LACALAMITA

CRISTINA ROSA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15258/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

LA.ST. ha proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 15258/2017, depositata il 20 giugno 2017. L.A. E C.B. resistono con controricorso. Rimangono intimati senza svolgere difese LA.DO., LA.MI., .LACALAMITA ANGELA,.LACALAMITA LAURA,.DI CRISTO GIUSEPPE,.DI CRISTO ANGELA,.DI CRISTO VINCENZA,.DI CRISTO PINUCCIO,.DI CRISTO ANTONIA,.DI CRISTO STEFANIA,.DI GRUMO MICHELE,.DI GRUMO TERESA,.DI GRUMO ANTONIO,.DI GRUMO VINCENZO,.DI GRUMO STEFANO,.LACALAMITA FRANCESCO,.LACALAMITA BIAGIO,.LACALAMITA COLOMBA,.LACALAMITA CRISTINA ROSA.

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’ammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

La sentenza della Corte di cassazione n. 15258/2017 ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da LA.ST. avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Bari in data 27 dicembre 2012, su gravame principale proposto da L.A. e C.B. e su appello incidentale avanzato da LA.Do.. La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato i signori L. e C. titolari del diritto di proprietà condominiale sul lastrico solare del fabbricato oggetto di causa e per l’effetto aveva condannato gli appellati a consegnare agli appellanti un duplicato della chiave del portone di ingresso posto al numero civico (OMISSIS). Per la cassazione della sentenza d’appello propose ricorso LA.St., avente causa di LA.Do. giusta contratto di compravendita del 13 novembre 2007.

La sentenza della Corte di cassazione n. 15258/2017 dichiarò l’impugnazione improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, assumendo che il ricorrente nella intestazione del proprio atto avesse dichiarato di impugnare la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1445 del 27 dicembre 2012, notificatagli, per sua espressa ammissione, il 17 gennaio 2013, ed avesse però depositato esclusivamente una copia della sentenza priva della relata di notifica.

Espone il ricorrente per revocazione che egli aveva allegato, invece, che la sentenza della Corte d’Appello di Bari era stata notificata non a lui, ma a LA.Do., ovvero al proprio dante causa, il quale era stato parte dell’intero giudizio di appello, pur avendo ceduto l’immobile controverso a LA.St. con contratto del 13 novembre 2007. Quest’ultimo aveva dunque proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ma non era tenuto a depositare copia della sentenza notificata al proprio dante causa. La sentenza di cassazione sarebbe perciò effetto di un errore di fatto, giacchè erroneamente fondata sulla supposizione che LA.St. avesse ammesso l’avvenuta notifica nei suoi confronti della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1445 del 27 dicembre 2012.

Il Collegio non ritiene l’inammissibilità del ricorso per revocazione, essendo denunciata l’erronea supposizione nella sentenza di cassazione della avvenuta allegazione della notificazione della decisione d’appello al successore a titolo particolare nel diritto controverso, invece che al suo dante causa.

La decisività del denunciato errore di fatto involge la più ampia questione della decorrenza del termine breve di impugnazione nei confronti del successore in ipotesi di notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso (su cui si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 3, 07/02/2011, n. 2947, e Cass. Sez. 1, 24/10/1975, n. 3525), nonchè del correlato onere di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima sentenza a fini di procedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., comma 2.

Pertanto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, il Collegio rinvia la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA