Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32746 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 12/12/2019), n.32746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18042/2014, proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Castellani e

domiciliato in Roma, presso il suo studio in Lungotevere Mellini, n.

10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 540/2014 emessa inter partes il

30 gennaio 2014dalla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando quella di primo grado, ha validato l’avviso di accertamento (OMISSIS) per i.r.pe.f., i.r.a.p. e i.v.a. ritenendo che il ricorso era stato proposto tardivamente.

S.L. ricorre per la cassazione della sentenza, deducendo, quale unico motivo, “art. 360 c.p.c., nn 3 e 5, in relazione alla L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 5, insufficiente motivazione e profilo di illegittimità costituzionale.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 27 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I dati di fatto rilevanti e non controversi sono i seguenti.

Il 27 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate di Como avviò la notifica a mezzo posta dell’accertamento a carico di S.L..

L’agente postale, stante la temporanea assenza del destinatario, depositò l’atto presso l’Ufficio postale spedendo, in data 29 settembre, la raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2.

Il plico fu materialmente ritirato dal contribuente il 26 ottobre.

Il 16 dicembre lo stesso contribuente depositò istanza di accertamento per adesione, che fu rigettata dall’Ufficio in quanto proposta oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, avvenuta il 10 ottobre 2011, a norma di quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4.

Il ricorrente ritiene errata la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che, avallando l’operato dell’Ufficio, non aveva tenuto conto del fatto che il plico era stato ritirato il 26 ottobre, ben prima della scadenza del termine di 6 mesi previsti dallo stesso art. 8, comma 3, per la restituzione del plico al notificante. E reputa irrazionale l’applicazione letterale del disposto dal 4 comma, laddove il 5 comma prevede l’immediato avviso al mittente dell’effettivo ritiro del plico, dandosi così prevalenza ad una notificazione “virtuale” su una notificazione effettiva.

Il motivo è infondato sotto entrambi i suoi profili.

La spedizione della raccomandata prevista dal comma 2 assolve alla funzione di dar modo al destinatario di conoscere del primo accesso dell’agente postale, che altrimenti resterebbe del tutto ignoto.

Non c’è aporia fra la data di notificazione, prevista dal 4 comma per il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata, e data di effettivo ritiro del plico nel periodo di giacenza di sei mesi presso l’Ufficio postale, perchè si tratta di cadenze della procedura che assolvono a funzioni diverse.

La prima stabilisce il giorno dell’avvenuta notificazione e si inserisce in un contesto nel quale la consegna del plico è stata tentata presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e il destinatario è temporaneamente assente: così contemperandosi, secondo la valutazione del legislatore, le esigenze di notificazione degli atti e le esigenze di vita del destinatario. La seconda fase, che temporalmente può coincidere con la prima, è finalizzata intanto a consentire al destinatario, per sei mesi ancora dal tentativo di notifica, di reperire presso l’ufficio postale l’atto che, a causa della sua assenza, non è stato possibile recapitargli; contemporaneamente, ad avvertire immediatamente del ritiro del plico il mittente, in modo da evitargli ricerche inutili in altri luoghi.

La lettura che della norma ha compiuto la Commissione Tributaria Regionale è stata quindi corretta e il sistema che ne deriva non soffre di irrazionalità o di dubbi di costituzionalità.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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