Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32745 del 18/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 18/12/2018), n.32745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso 22196-2017 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO FRANCESCO
BAFFA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO CANONACO, che lo rappresenta e difende;
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. CESARE
71, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA DI CATALDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FIORELLA PERNA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 302/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 23/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
R.A. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione Dell’art. 101 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., artt. 183,645,647 c.p.c.) avverso la sentenza n. 302/2017 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 23 febbraio 2017.
Resistono con distinti controricorsi C.F. ed il Condominio di (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Catanzaro respinse l’impugnazione di R.A. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cosenza il 28 giugno 2010, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, pronuncia con cui, revocato il decreto ingiuntivo, e dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra l’altro intimato C.F. ed il Condominio di (OMISSIS), la signora R. venne condannata al pagamento della somma di Euro 5.733,01.
L’unico motivo ricorso lamenta in rubrica che la Corte di Catanzaro non avrebbe “assolto al potere-dovere di accertare il rispetto del principio del contraddittorio e del rispetto del diritto di difesa”.
Il controricorrente C.F. ha eccepito la nullità della notifica del ricorso operata a mezzo posta elettronica certificata.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, numero 1, essendo meritevole di ulteriore trattazione la questione della improcedibilità del ricorso notificato a mezzo posta elettronica, non corredato dal deposito in cancelleria di copia analogica, con attestazione di conformità L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, in ipotesi di mancata contestazione della controparte regolarmente costituitasi.
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018