Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32744 del 18/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 18/12/2018), n.32744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTEOOCUTORIA
sul ricorso 16294-2017 proposto da:
SS LAZIO SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 96,
presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARIA ALIFANO,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3238/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA, ed all’esito della
riconvocazione del collegio nella camera di consiglio del
06/12/2018.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La S.S. Lazio s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3238/2017 del 17 maggio 2017, che aveva accolto l’appello dell’avvocato A.A. contro la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma in data 7 dicembre 2012, e così condannato la S.S. Lazio s.p.a. al pagamento in favore dell’ A. al pagamento della somma di Euro 285.986,28.
Resiste con controricorso l’avvocato A.A..
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta infondatezza nel suo secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio per il giorno 4 luglio 2018.
La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Non risulta notificato il decreto di fissazione dell’adunanza ex art. 380 bis c.p.c. all’avvocato NICOLA MARIA ALFANO, difensore del controricorrente A.A., e perciò la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018