Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32744 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 12/12/2019), n.32744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27928-2016 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA SIBARI PIANA SIBARI E MEDIA VALLE CRATI,

elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 287,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO FALCONE;

– ricorrente –

contro

P.A. nq erede di P.G., elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SANTORE DI SANTAROSA 30, presso lo studio

dell’avvocato CRISTIANA CAMODECA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO CAMODECA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 753/2016 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO

depositata il 18/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. D’OVIDIO PAOLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza P.A., n. q. di erede di P.G., impugnava una cartella emessa dal concessionario per la riscossione Equitalia Sud s.p.a. per conto del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati relativa a contributi consortili per gli anni 2005 e 2006, eccependo, tra l’altro, l’assenza del beneficio, la carenza di legittimazione del Commissario, la decadenza nella formazione del ruolo e nella emissione della cartella.

Il Consorzio si costituiva contestando il ricorso, di cui chiedeva il rigetto sostenendo che il fondo era compreso nel perimetro di contribuenza ritualmente trascritto e che, in ogni caso, le somme richieste servivano al conseguimento dei fini istituzionali, per cui in base alla L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, si doveva prescindere dal beneficio.

2. La Commissione tributaria provinciale adita, con sentenza n. 6258/04/2014, accoglieva il ricorso ritenendo che si era verificata la decadenza, atteso che la cartella era stata notificata il 28/2/2012 per contributi relativi al 2005 e 2006.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata in quanto le decadenze di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non erano applicabili nella specie, non vertendosi nè in tema di procedura D.P.R. n. 600 del 1973 ex artt. 36bis o 36ter, nè in tema di accertamento definitivo, e che il diritto al pagamento dei contributi consortili era assoggettato unicamente al termine di prescrizione.

4. La Commissione tributaria regionale di Catanzaro, con sentenza n. 753/01/16, depositata il 18/4/2016, rigettava l’appello con diversa motivazione rispetto a quella posta a fondamento della decisione di primo grado; in particolare rilevava che, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo del consorziato di far fronte alle spese sostenute per le attività istituzionali dell’ente, di cui alla L.R. n. 11 del 2003, art. 23, comma 2, oggetto della cartella impugnata, non è sufficiente l’inserimento del terreno nel perimetro consortile, ma è altresì necessario che l’ammontare delle suddette spese risulti “dal piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”, adempimenti che non risultavano essere stati effettuati nel caso in esame.

5. Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente, il quale ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla parte controricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. evidenziando che sulla medesima questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 1679/01/2014, depositata in data 4/9/2014, della stessa CTR di Catanzaro che ha annullato gli avvisi di pagamento per i contributi consortili degli anni 2005-2006.

Tale eccezione non può essere accolta in quanto il giudicato di cui la parte invoca l’efficacia si è formato nel corso del giudizio di secondo grado relativo al presente giudizio, ma non è stato fatto valere in quel grado di giudizio, ancorchè l’eccezione di giudicato, in relazione al suo rilievo pubblicistico, come tale non limitato all’interesse delle parti e sottratto pertanto al loro potere dispositivo, non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito.

Infatti, la sentenza n. 1679/01/2014 è stata depositata il 4/9/2014, ed è pertanto passata in giudicato il 16/3/2015, trovando applicazione l’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato da un anno a sei mesi il termine cd. lungo di proposizione delle impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c., e dovendo tenersi conto della sospensione feriale di 12 giorni (dal 4 al 15 settembre 2014, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis).

Dunque, l’invocato giudicato si è formato dopo la proposizione dell’appello, ma prima della conclusione del relativo giudizio, definito con la sentenza n. 753/16, pronunciata il 13/4/2016 e pubblicata il 18/4/2016, oggetto di impugnazione in questa sede.

Ne deriva che tale giudicato, non essendo stato dedotto nel corso del giudiz d’appello, non può essere preso in esame in questa sede, in applicazione del consolidatt principio enunciato da questa Corte secondo il quale, nel giudizio di legittimità, è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello (Cass., sez. 3, 31/05/2019, n. 14883, Rv. 654285 – 01).

Ciò in quanto l’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d’ufficio nel successivo giudizio di cassazione (Cass., sez. 5, 19/10/2016, n. 21170, Rv. 641470 – 01; v. anche Cass., sez. 6-5, 17/12/2015, n. 25401, Rv. 638205 – 01) e neppure è ammissibile, in tale sede, la produzione del documento clic lo attesta ad opera della parte che ne invochi l’efficacia, trovando una tale produzione ostacolo nel disposto di cui all’art. 372 c.p.c., la cui operatività è esclusa nel solo caso in cui si tratti di giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata (Cass., sez. 2, 22/01/2018, n. 1534, Rv. 647079 – 01).

Per i suesposti motivi l’eccezione in discorso non può trovare accoglimento in questa sede.

2. Con il primo motivo di ricorso è prospettata “violazione di legge processuale, nullità del procedimento e della sentenza (art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) poichè la CTR ha rigettato l’appello sulla base di questioni ed eccezioni sicuramente non rilevabili d’ufficio e comunque non introdotte ritualmente nel processo di primo grado. Violazione delle regole del giusto processo”.

Il ricorrente lamenta che la CTR ha respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente – ponendo a fondamento della decisione la diversa motivazione che l’ammontare dei contributi in questione non era stato determinato secondo le modalità previste dalla L.R. 23 luglio 2003, n. 11, art. 23, in tal modo violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che l’entità della pretesa non era stata oggetto di alcuna specifica censura nel ricorso introduttivo.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la “violazione e/o falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1, lett. a, Delib. del 28 ottobre 2009, n. 177, del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica quale atto generale che ha disposto l’applicazione delle tariffe da applicare per gli anni 2005 e 2006, L. n. 2248 del 1863, artt. 3, 4 e 5, all. E, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consistita nella disapplicazione da parte della CTR di atti amministrativi generali senza alcuna denuncia di illegittimità da parte del privato”.

4. Il primo motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha affermato che “ai fini dell’insorgenza dell’obbligo del consorziato di far fronte alle spese sostenute per le attività istituzionali dell’ente, di cui al citato art. 23, comma 2, indipendentemente dal beneficio fondiario ricavato, non basta l’inserimento del terreno nel perimetro consortile, ma è altresì necessario che l’ammontare delle suddette spese risulti dal “piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato””, ed ha pertanto confermato la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso per intervenuta decadenza, stante la violazione della L.R. n. 12 del 2006, art. 4), con diversa motivazione, in particolare osservando che nella specie l’ammontare del contributo non risultava approvato con le citate modalità, e quindi secondo le previsioni della legge, da interpretare in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23,53 e 117 Cost., dai quali si evince che “la pretesa contributiva del consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba pur sempre essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, tenendo conto dei parametri in detta fase disponibili, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, che è ragionevole prevedere che gli stessi trarranno dall’attività programmata”.

Così statuendo la CTR è effettivamente incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione, in quanto i giudici d’appello, a fronte di una domanda introduttiva in primo grado con la quale si contestava l’assenza del potere impositivo per difetto del beneficio e per mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, hanno rilevato l’insussistenza di tale potere in riferimento a quello che secondo loro doveva nella specie considerarsi il (diverso e non contestato) presupposto d’imposta, cioè che le spese sostenute per fini istituzionali del consorzio, da ripartire attraverso i contributi tra tutti i consorziati, dovessero risultare dal piano annuale di riparto. Tale rilievo, tuttavia, in assenza di specifica deduzione sul punto, non poteva essere effettuato d’ufficio dalla CTR, atteso che la questione dell’esistenza o meno del piano annuale di riparto non può ritenersi compresa nella contestazione della debenza del contributo per difetto di beneficio o per la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, attenendo quest’ultima solo ad uno degli aspetti fondanti l’an della pretesa, la cui sussistenza ben poteva essere contestata anche anche indipendentemente dal quantum, qualora quest’ultimo fosse stato comunque concretamente ripartito secondo criteri in astratto non ritenuti censurabili dalla contribuente.

La CTR, dunque, ha posto a fondamento della decisione un fatto (inesistenza del piano annuale di riparto delle spese di cui alla L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato) estraneo alla materia del contendere, così introducendo nel processo un titolo (“causa petendi”) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (assenza di beneficio), in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., che si sostanzia nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso.

Il primo motivo va pertanto accolto, restando così assorbito il secondo motivo, essendo quest’ultimo consequenziale rispetto alla pronuncia relativa al presupposto impositivo della esistenza di un piano di riparto.

5. In conclusione, l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per un nuovo esame alla CTR di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà infatti riesaminare il ricorso introduttivo alla luce dei motivi di appello del consorzio e delle difese del contribuente, da valutarsi queste ultime nei limiti della domanda formulata in primo grado, tenendo peraltro conto che la L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23 (già sostituita dalla L.R. Calabria n. 13 del 2017, art. 1, comma 1, ma in vigore al tempo della notifica degli atti impugnati), è stata oggetto, in pendenza del giudizio di legittimità, di declaratoria d’illegittimità costituzionale da parte di Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188, pronuncia che trova immediata applicazione nel rapporto pendente tra le parti. In particolare, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della cit. L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”. In tal modo la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l’art. 119 Cost., ribadendo la natura tributaria dell’obbligazione di pagamento dei contributi consortili, ha affermato che essa non possa prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione in relazione all’art. 53 Cost.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa dinanzi alla CTR di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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