Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32742 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/12/2018), n.32742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18876-2(117 proposto da:

C.E.M., C.F., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato MARIA FERRANTE,

rappresentate e difese dall’avvocato LORENZO ECCHER;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO 12,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO USAI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO ZORTEA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a cinque motivi, C.E.M. e C.F. hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Trento, resa pubblica in data 3 maggio 2017, la quale respingeva il gravame dalle stesse interposto avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, che aveva accolto la domanda proposta da C.R. al fine di ottenere la condanna in solido delle convenute al pagamento della somma di Euro 70.000,00 e della sola E.M. anche al pagamento della somma di Euro 31.502,45, in quanto, a seguito del conferimento di procura speciale a gestire il rapporto bancario intrattenuto presso la Cassa Rurale Primiero e Vanoi alla sorella C.E.M., al momento della revoca del mandato erano emersi prelievi non autorizzati, nonchè un bonifico in favore di C.F., anch’esso privo di giustificazione;

che la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, osservava che: 1) parte appellante – in ragione della dovuta resa del conto per l’instaurato rapporto di mandato – non aveva provato, mediante l’esibizione di quietanze e/o ricevute di versamento, l’impiego delle somme prelevate direttamente dal conto corrente di C.R.; 2) in ordine alle ulteriori movimentazioni di denaro sul conto corrente di C.E.M., non era stata fornita alcuna prova in ordine ai pagamenti effettuati per conto del fratello, non assumendo alcun valore probatorio le matrici degli assegni; 3) non era stata impugnata la statuizione del Tribunale sul carattere indebito di tutti i prelievi e le disposizioni effettuate da C.E.M. sul conto del fratello versamenti, così da non poter operare l’istituto della compensazione; 4) di conseguenza, era fondata l’eccezione di prescrizione del credito relativo al prestito di Euro 20.000,00 che C.F. aveva effettuato in favore dell’attore in quanto dal momento del versamento (2003) a quello dell’inizio del giudizio di primo grado (2014) erano decorsi più di dieci anni;

che resiste con controricorso C.R.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 38O-bis c.p.c., è stata comunicata alle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale hanno depositato memoria le ricorrenti;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale, sulla base della documentazione depositata in atti, ritenuto provato il fatto che le somme di denaro prelevate dal conto corrente del fratello fossero state utilizzate nell’esclusivo interesse dello stesso;

a.1) il motivo è inammissibile, in quanto, al di là della genericità dei contenuti propri della documentazione su cui esso si fonda (specificità richiesta anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), le censure (in via di per sè assorbente), lungi dal veicolare un error in indicando sulla regola del riparto dell’onere probatorio, si appuntano sull’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dalla Corte di merito (sulle modalità della resa del conto della mandataria C.E.M.) e ad esso giudice soltanto riservato (senza che, peraltro, venga denunciato un vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.; la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che le somme prelevate dal conto corrente di C.F. erano state depositate sul conto corrente di C.R. e, pertanto, che la somma confluita sul suo stesso conto corrente di Euro 70.000,00 era stata in parte restituita, peraltro confondendo le posizioni delle due sorelle, in modo tale da non rendere comprensibile la ratio deadendi;

b.1) il motivo è inammissibile. Premesso che la natio decidendi della sentenza impugnata è chiara nella distinzione delle posizioni delle appellate/convenute (dovendo ascriversi a mero lapsus calami l’indicazione di C.E. e non di C.F.), le doglianze veicolano non già un vizio di violazione di legge (e, comunque, non secondo le indicazioni di principio dettate, rispettivamente in riferimento agli artt. 2697 e 2729 c.c., da Cass., S.U., n. 16598/2016 e Cass., S.U., n. 1785/2018), ma sono rivolte unicamente a censurare, ancora una volta, l’apprezzamento delle prove da parte del giudice del gravame, ciò risultando assorbente anche rispetto alla genericità del contenuto della documentazione che comproverebbe i prelievi e i correlati versamenti che si assumono effettuati;

c) con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c., per avere il giudice del gravame errato nel ritenere non reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado le richieste istruttorie formulate in corso di causa in quanto l’omissione materiale delle stesse non dimostrerebbe il loro abbandono;

c.1) il motivo è inammissibile, poichè – a parte la correttezza in iure della statuizione del giudice di appello in ordine alla specificità delle conclusioni da rassegnare, coerentemente con la funzione di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste, istruttorie e di merito, definitivamente proposte (Cass. n. 19352/2017) – le ricorrenti non hanno dato contezza specifica, nè idonea localizzazione processuale (con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), del contenuto delle conclusioni istruttorie precisate in sede di giudizio di primo grado, ciò che si richiedeva anche tramite una relativa sintesi, intelligibile e adeguata, che non è dato riscontrare;

d) con il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione agli artt. 1242 e 2946 c.c.; la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere che non era stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado che riteneva “indebiti i prelievi e le disposizioni effettuate sul conto corrente” del fratello, così, dunque, da dover invece applicare l’art. 1242 c.c. e, di conseguenza, ritenere infondata l’eccezione di prescrizione formulata dall’appellato;

d.1) il motivo è inammissibile.

Ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di puntualizzare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (tra le altre, Cass. n. 22880/2017). Onere, quest’ultimo, del tutto insoddisfatto dal motivo in esame, che richiama in modo del tutto generico i contenuti dell’atto di gravame.

e) con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nell’addebitare le spese di giudizio a carico delle sole appellanti in quanto avrebbe dovuto ripartirle tenendo conto della parziale soccombenza dell’appellato all’esito del giudizio di gravame;

e.1) il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Difatti, oltre a non ravvisarsi, nella specie, alcuna soccombenza dell’appellato (che non ha proposto impugnazione incidentale, essendosi limitato a sollevare un’eccezione di rito sull’ammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.), trova applicazione il principio consolidato secondo cui, in terna di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (tra le altre, Cass. n. 24502/2017);

che la memoria delle ricorrenti, là dove non inammissibile per non essere solo illustrative delle ragioni di censura veicolate con il ricorso, non fornisce argomenti atti a scalfire le considerazioni che precedono (soffermandosi in più parti a contestare il vizio di localizzazione, senza tener conto del presupposto principio di specificità della doglianza e, soprattutto, della recessività di siffatti rilievi rispetto a quelli ritenuti assorbenti);

che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e le ricorrenti, in solido tra loro, condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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