Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32741 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/12/2018), n.32741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18770-2017 proposto da:

V.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PIERO FRICCHIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FRAGALA’;

– ricorrente –

contro

C.P., T.G., CO.CO., S.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo

studio dell’avvocato MARIA RITA CONCETTO TROVATO, rappresentati e

difesi dall’avvocato GAETANO CARLO MESSINA;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

CR.FU.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1019/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, V.U. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania, resa pubblica in data 29 maggio 2017, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale della medesima Città, lo condannava, in solido con Cr.Fu., al risarcimento dei danni (conseguenti ad infiltrazioni d’acqua in immobili) in favore dei proprietari Co.Co., T.G., S.G. e C.P.;

che la Corte territoriale, ribadendo la responsabilità del Cr. quale custode ed amministratore giudiziario dell’immobile, sottoposto a sequestro giudiziario, dal quale si erano verificate le infiltrazioni dannose, riteneva che anche il V., proprietario di detto immobile, fosse responsabile, ai sensi dell’art. 2053 c.c., dei danni, poichè, oltre a dover consegnare le chiavi del bene al Cr. e procedere con costui al sopralluogo del bene (ciò che ometteva), era stato destinatario (su sua istanza) di apposita autorizzazione del Tribunale per accedere nell’immobile e, così, poter effettuare i necessari interventi di manutenzione (che non adottava);

che resistono con separati controricorsi, da un lato, congiuntamente Co.Co., T.G., S.G. e C.P., dall’altro, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze; non ha svolto attività difensiva in questa sede Cr.Fu.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2051 e 2053 c.c., per aver errato la Corte territoriale nel riconoscere la responsabilità per i danni agli immobili degli attori in capo ad esso V., che non era possessore dell’immobile da cui era scaturite le infiltrazioni d’acqua, in quanto sottoposto a sequestro penale, e comunque non più proprietario del bene medesimo in ragione della confisca intervenuta con sentenza del Tribunale di Catania n. 702/2005;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 259 c.p.p., artt. 521,522 e 560 c.p.c., anche in relazione all’art. 67 c.p.c., artt. 2043,2051 e 2053 c.c., per aver la Corte territoriale errato nel non considerare che gli obblighi di custodia e controllo sull’immobile gravavano soltanto sul Cr., custode e amministratore giudiziario;

a.1/b.1) che – in disparte la questione dell’improcedibilità del ricorso in relazione alla mancanza di copia autentica della sentenza notificata con modalità telematica a mezzo p.e.c. – i motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati, sono inammissibili.

Con essi, infatti, lungi dal criticare le affermazioni in iure della sentenza impugnata, il ricorrente contesta l’accertamento in fatto della Corte territoriale, peraltro omettendo di censurarlo specificamente (e ciò anche nel pieno rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e congruamente (semmai in base al vizio di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5) là dove sono evidenziati i presupposti materiali in base al quale è stata riconosciuta la responsabilità civile solidale del medesimo V., ossia l’esistenza di una autorizzazione giudiziale ad accedere all’immobile sequestrato e a provvedere ai lavori di manutenzione dello stesso: sopralluogo e lavori, unitamente alla consegna delle chiavi dell’immobile al Cr., che il V. ometteva.

Quanto poi alla deduzione di non essere più proprietario dell’immobile a seguito di confisca dello stesso, il ricorrente, non rivenendosi in sentenza alcun accenno a tale questione (necessitante di un accertamento in fatto), avrebbe dovuto dare contezza di come e quando ne abbia fatto oggetto, ritualmente e tempestivamente, del thema decidendum nel giudizio di merito, palesandosi altrimenti come questione sollevata per la prima volta in questa sede e, dunque, inammissibile perchè nuova (tra le tante, Cass. n. 15430/2018).

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.60000 per compensi in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore della parte controricorrente a Co.Co., T.G., S.G. e C.P. e alle spese prenotate a debito in favore della parte controricorrente Ministero della giustizia e Ministero dell’economia e delle finanze.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-qualer, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA