Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32740 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27175-2013 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO

PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA MARINO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTALDI LUIGI,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile Esattoriale Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 183/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del primo,

secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, accoglimento del quinto

motivo, assorbiti restanti dal sesto al decimo motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAVONE per delega orale

dell’Avvocato MARINO che si riporta al ricorso.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. C.R. propone dieci motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 183/38/13 del 27 maggio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima (previa dichiarazione di difetto di giurisdizione relativamente ai crediti dedotti di natura non tributaria) l’ipoteca a suo carico iscritta D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, per Iva, Irap, Tarsu/Tia, contributi INPS ed altro.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto che: – diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, l’iscrizione ipotecaria in questione fosse stata preceduta da cartelle legittimamente notificate a mezzo posta con avviso A/R, come da documentazione prodotta dal concessionario nel giudizio di appello; – la pretesa impositiva fosse ormai definitiva, stante la mancata impugnazione delle prodromiche cartelle così notificate.

Resiste con controricorso Equitalia Sud spa.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 20, dal momento che l’atto di appello era stato dal concessionario notificato, a mezzo posta, in busta chiusa e non in plico senza busta.

Con il secondo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza o del procedimento; per essersi la sentenza impugnata basata su documentazione di avvenuta notifica delle cartelle prodotta tardivamente, perchè soltanto in appello.

Con il terzo motivo di ricorso si riproduce analoga censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo della mancata produzione in giudizio – in originale delle cartoline di ritorno asseritamente attestanti l’avvenuta notificazione delle cartelle, invece versate in atti soltanto in ‘fotocopia formato Web’ (probatoriamente inidonea).

Con i motivi dal quarto al decimo la ricorrente lamenta omessa pronuncia su un punto decisivo del giudizio, costituito da specifico motivo di opposizione da essa dedotto in primo grado e riproposto nel secondo, così quanto a: – (quarto motivo) mancata indicazione del responsabile del procedimento in cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati dopo il 1 giugno 2008; – (quinto motivo) omessa notificazione del titolo esecutivo e del previo avviso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50; (sesto motivo) diretta iscrizione ipotecaria da parte dell’esattore, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, senza previo ricorso a valutazione cautelare da parte di un giudice terzo (fattispecie meritevole di remissione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 3,97 e 111 Cost.); – (settimo motivo) mancata allegazione all’iscrizione ipotecaria di copia del titolo esecutivo costituente atto pubblico (ruolo) ex art. 2836 c.c.; – (ottavo motivo) prescrizione quinquennale della pretesa e, comunque, decadenza biennale per inutile decorso del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c) (31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo); – (nono motivo) assenza sull’iscrizione ipotecaria della firma manoscritta del pubblico ufficiale (solo prestampata); – (decimo motivo) indeterminatezza della pretesa per mancata indicazione, quanto all’asserita omissione di ritenute alla fonte, dei nominativi dei sostituiti pretermessi e, inoltre, per mancata specificazione dell’importo di iscrizione (Euro 363.302,60), costituente più del doppio del totale dei debiti iscritti (Euro 145.276,97).

p. 2.2 E’ fondato, con assorbimento di ogni altra censura, il quinto motivo di ricorso.

Va premesso (Cass.n. nn. 16171/17; 9693/18 ed innumerevoli altre) che: “alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”.

Ciò posto, si osserva che Cass. SSUU n. 19667/14 ha in effetti stabilito la non necessità della notificazione, prima dell’iscrizione ipotecaria, della intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2: “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

E tuttavia, è lo stesso indirizzo ad affermare la necessità che, prima di tale iscrizione, si instauri un contraddittorio endoprocedimentale a tutela del debitore: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. cit., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

Fermi dunque restando i limiti generali di operatività del contraddittorio preventivo di cui al noto indirizzo di questa corte di legittimità (SSUU 24823/15), va qui ribadito – con riguardo allo specifico istituto dell’iscrizione ipotecaria nella formulazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, antecedente all’introduzione del comma 2 bis da parte del D.L. 70/11 conv.in 1.106/11 – che: – pur nella mancata applicabilità dell’istituto della intimazione di pagamento ex art. 50 cit. (vertendosi di garanzia e non di espropriazione), sussiste tuttavia il diritto del debitore di essere reso preventivamente edotto dell’imminente iscrizione ipotecaria, in quanto atto immediatamente lesivo della sua sfera patrimoniale; – ancorchè il debitore si sia limitato in giudizio a lamentare la mancata previa notificazione della suddetta intimazione ex art. 50 cit., tale doglianza può tuttavia tradursi nella sostanziale censura di omessa attivazione del contraddittorio, “in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass.n. 7605/16; 23875/15 ed altre).

Nel caso di specie appare evidente che la pretesa sostanziale sottesa allo specifico motivo di opposizione, ancorchè impropriamente riferita all’art. 50 cit., mirasse a far valere l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria perchè effettuata in assenza di qualsivoglia preavviso o di altra forma idonea ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale sul punto (aspetto dedotto anche sotto il diverso ma convergente profilo della lamentata mancanza di preventiva valutazione cautelare: v. sesto motivo di ricorso).

In assenza di ciò, l’iscrizione ipotecaria in questione andava annullata; aspetto dirimente che la Commissione Tributaria Regionale non ha adeguatamente vagliato.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Trattandosi di controversia risolta mediante l’applicazione di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi soltanto in corso di causa, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tutte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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