Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3274 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3274 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA

C

sul ricorso 25257-2015 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in
persona de Direttore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA
ROCCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
DE CESARE MARIA GRAZIA, MEMBRINO SABRINA,
FEDELE SARAH, DI NICOLA NADIA, DE CICCO
GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 64,
presso lo studio dell’avvocato CARMINE CIOFANI, che li
rappresenta e difende;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso la sentenza n. 500/2015 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

– che, con sentenza del 16 aprile 2015, la Corte d’Appello di
L’Aquila, in parziale riforma della decisione resa dal
Tribunale di Pescara, mentre, in accoglimento della
domanda proposta da Maria Grazia De Cesare e altri
quattro nei confronti della USL di Pescara, avente ad
oggetto la declaratoria di nullità dei contratti a termine in
forza dei quali i primi operavano alle dipendenze della
USL di Pescara, esclusa la possibilità di conversione a
tempo indeterminato del rapporto, condannava la stessa
USL al risarcimento del danno in favore dei lavoratori nella
misura di 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, oltre accessori;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver
questa ritenuto illegittimi i contratti a termine, risultando
essi, per la durata e la reiterazione dei rapporti intercorsi
tra le parti, lo svolgimento delle medesime mansioni per
tutto l’arco temporale, la circostanza che si trattasse di
mansioni (infermieristiche) rientranti nell’attività
istituzionale della USL, significativi di un loro utilizzo volto
a sopperire ad ordinarie esigenze di operatività della
struttura nel tempo immutate nonché la spettanza di un
risarcimento del danno conseguente alla cessazione del
rapporto, insuscettibile di conversione, parametrato sul
regime sanzionatorio di cui all’art. 18, commi quarto e

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RILEVATO

quinto, della legge n. 300/1970 (cinque mensilità valore
minimo – comma quarto – più quindici mensilità quale
misura sostitutiva della reintegra – comma quinto -);

che per la cassazione di tale decisione ricorre la USL di
Pescara, affidando l’impugnazione a due motivi, poi

lavoratori;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
non partecipata;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la USL ricorrente, nel denunciare
la violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 36,
d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 10, comma 4 ter, d.lgs. n.
368/2001, nonché dell’art. 1, comma 180, I. n. 321/2004,
imputa alla Corte territoriale la carenza dell’iter logicovalutativo seguito nella formulazione del giudizio, per non
aver compiutamente considerato il blocco delle assunzioni
imposto dalla Regione Abruzzo e la finalizzazione delle
assunzioni all’esigenza contemplata dalla legge di
assicurare un costante livello dei servizi di assistenza alla
salute;

che la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. n.
165/2001 è prospettata nel secondo motivo in relazione al
riconoscimento, in difetto di prova, del diritto al
risarcimento del danno ed alla quantificazione del
medesimo;

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illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, i

- che, il primo motivo, deve ritenersi inammissibile,
risolvendosi le censure qui formulate nella riproposizione
di argomentazioni difensive già prospettate nei precedenti
gradi di merito e correttamente vagliate e disattese dalla
Corte territoriale in considerazione del chiaro riferimento

termine solo a fronte di “esigenze temporanee ed
eccezionali”, cui non possono ricondursi le ragioni
giustificative ancora una volta invocate dalla USL
ricorrente;
– che le censure di cui al secondo motivo, di contro,
meritano parziale accoglimento alla stregua
dell’orientamento accolto da questa Corte in ordine (cfr.
Cass., SS.UU.,15 marzo 2016, n. 5072) secondo cui, ai
fini della determinazione del risarcimento dovuto per
l’illegittima instaurazione di rapporti flessibili nell’ambito
del pubblico impiego privatizzato, escluso, siccome
incongruo, il riferimento ai criteri risarcitori previsti
dall’art. 18, I. n. 300/1970, viceversa accolti dalla Corte
territoriale, il parametro è dato dall’art. 32, comma 5, I.
n. 183/2010, recante una fattispecie omogenea di danno
presunto con valenza sanzionatoria e qualificabile come
“danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto
(come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa
migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai
sensi dell’art. 1223 c.c), senza che ne derivi una posizione
di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente
pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata
limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola
l’onere probatorio del danno subito;
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legislativo all’ammissibilità del ricorso ai contratti a

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore,
rigettato il primo motivo, va accolto il secondo e la
sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Ancona che provvederà in conformità,
disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il
primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
Appello di Ancona
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5
dicembre 2017

presente giudizio di legittimità

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