Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3274 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21876-2014 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR 5,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ALVAZZI DEL FRATE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO NALON giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO N 61,

presso lo studio dell’avvocato CESARE ANTETOMASO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CRIMI giusta procura in calce alla

memoria di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 38/2014 R.G.V.G. della CORTI D’APPELLO di

VENEZIA del 17/03/2014, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 21876 del 2014, è stata depositata la seguente relazione:

“Sulla base di certificazione psichiatrica del (OMISSIS) relativa alle condizioni psichiche di N.L. aventi ad oggetto una diagnosi di psicosi, il figlio A. proponeva ricorso per la nomina di amministrazione di sostegno per il padre. Il Giudice Tutelare emetteva provvedimento di rigetto.

Avverso il predetto provvedimento, N.A. proponeva reclamo ex art. 739 c.p.c. presso la Corte d’Appello di Venezia. Il giudice d’Appello, rigettando il reclamo, confermava con ordinanza il provvedimento del Giudice “Tutelare, motivando che le poche incongruenze nei dati riferiti dal periziato N.L. nel corso dell’esame espletato dal c.t.u. nominato in primo grado non erano significative rispetto alle risposte coerenti che lo stesso aveva fornito e che l’omessa acquisizione da parte dello stesso della documentazione medica afferente alla diagnosi e alla terapia già a suo tempo indicate dal medico curante non erano rilevanti. Veniva pertanto condivisa, come già accaduto in primo grado, la conclusione assunta nella consulenza tecnica d’ufficio, di più recente esecuzione rispetto alla documentazione indicata dalla parte ricorrente.

Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per Cassazione da N.A. affidato ai seguenti motivi:

1) Illegittimità dell’ordinanza della Corte d’Appello per violazione o falsa applicazione e contrarietà a norme di legge ed illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà manifesta ex art. 360 c.p.c., n. 3: il ricorrente ha evidenziato che il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi preventivamente sull’eccezione di nullità rilevata in sede d’appello. Il perito si limiterebbe al solo esame di due certificati medici, di cui uno non risulterebbe nemmeno depositato agli atti, e più specificatamente non sarebbe stato ritualmente depositato da controparte e sarebbe pertanto privo di qualsiasi consenso alla produzione del ricorrente. Il Giudice “Tutelare non avrebbe provveduto a fare alcun rilievo e lo porrebbe a fondamento del proprio decreto reclamato in sede d’appello. Come il giudice di primo grado, anche il giudice d’appello lo porrebbe a fondamento della sua decisione, senza pronunciarsi sull’eccezione di nullità sollevata dal ricorrente.

2) Mancanza, inesistenza, contraddittorietà ed apparenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5: il ricorrente ha contestato il giudice d’appello nel considerare occasionale una terapia con neurolettico iniziata nel 2005 e che ha avuto durata per almeno sei anni, constatazione che mancherebbe di motivazione e che sarebbe contradditoria, dal momento) che non potrebbe essere definito occasionale un evento che dura da almeno sei anni.

N.L. resisteva con controricorso.

Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che dagli atti risulta che sia il giudice tutelare che il giudice d’appello hanno esaurientemente motivato che le conclusioni del c.t.u. non sono state condizionate dalla documentazione prodotta da N.L., fondando correttamente i propri convincimenti sulla base delle risultanze peritali e delle documentazioni allegata da entrambi le parti.

Il secondo motivo è inammissibile perchè rivolto ad un riesame del merito della causa ed ad una valutazione alternativa a quella del giudice del merito dell’esame e delle conclusioni peritali, ampiamente giustificate nel provvedimento impugnato.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, osservando in ordine alla memoria di parte ricorrente che l’esame svolto dal consulente d’ufficio, sul quale si è fondata la decisione del giudice d’appello, confermativa di quella di primo grado, è stato effettivo e non si è fondato solo sull’esame di documenti o di certificazioni (in particolare quella del dr. G., sulla quale di concentra la censura del ricorrente). Ugualmente effettivo l’esame svolto dal giudice tutelare. L’accertamento svolto sulla base delle complessive risultanze istruttorie e, come rilevato, dal duplice esame di N.L., è insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La natura della controversia impone la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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