Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32739 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1910-2013 proposto da:

MA 90 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONATELLO 75, presso

lo studio dell’avvocato STUDIO CAPPONI & DI FALCO, rappresentata

e difesa dagli avvocati RINALDO ROSSI, ENRICO DE FEO, giusta procura

in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 170/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. La M.A. 90 srl ha proposto sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 170/39/12 del 23 maggio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale dal Comune di Caste Campagnano (CE), tramite concessionario, per Tarsu 2007/2008.

La commissione tributaria regionale ha rilevato che: – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la cartella in questione era stata notificata nel rispetto del termine decadenziale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo), là dove il diverso termine di perenzione del ‘diritto al discaricò di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, concerneva unicamente il rapporto interno tra ente impositore e concessionario per la riscossione; – in particolare, risultava che la cartella fosse stata notificata il 22 febbraio 2010, a fronte di ruoli che erano stati resi esecutivi, rispettivamente, il 7 dicembre 2007 (per l’anno 2007) ed il 20 novembre 2008 (per l’anno 2008).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Comune nè da Equitalia Sud spa, pure intimata.

Nessuno è comparso per la ricorrente all’odierna udienza.

p. 2. Il ricorso è inammissibile per mancata allegazione della prova della sua regolare notificazione.

Pur risultando agli atti di causa la prova dell’avvio del processo notificatorio tramite spedizione postale, non altrettanto è a dirsi circa la prova dell’avvenuta consegna del plico alle parti intimate, non costituitesi in giudizio.

E’ pacifico l’orientamento di legittimità secondo cui (tra le molte, Cass.ord. n. 18361/18): “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

Nel caso di specie, non solo non è stata allegata alla prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione (avviso di ricevimento), ma neppure è stata allegata dalla ricorrente la sussistenza di qualsivoglia causa giustificativa di remissione in termini per espletare l’incombente omesso.

Nulla si provvede sulle spese.

P.Q.M.

La Corte

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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