Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32738 del 12/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16071/2015 R.G. proposto da:
Circolo Ricreativo Azienda Energetica Municipale, in persona del
legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Mazzini
n. 9 presso lo studio dell’avv. Livia Salvini, unitamente agli
avv.ti Elenio Bidoggia e Giovanna Oddo, da cui è rapp.to e difeso
come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Diano Marina, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso
dall’avv. Antonio Chiarello, come da procura speciale a margine del
controricorso, ed elett.te domiciliato presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Pecorilla in Roma, alla via della Scrofa n. 64,
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 283/1/15 della Commissione Tributaria
Regionale della Liguria, depositata il 9/3/2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9
ottobre 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Orfano;
udito per la ricorrente l’avv. Giuseppe Pecorilla;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. con sentenza n. 283/01/15, depositata il 9 marzo 2015, non notificata, la CTR della Liguria rigettava l’appello proposto dal Circolo Ricreativo Azienda Energetica Municipale (CRAEM), avverso la sentenza n. 7/3/13 della CTP di Imperia, con condanna al pagamento delle spese;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di avvisi di liquidazione riguardante l’ICI per gli anni dal 2004 al 2007, relativi ad un immobile sito nel Comune di Diano Marina, di categoria D/2, sottoposto a vincolo alberghiero, adibito ad attività alberghiera secondo l’ente impositore e a casa vacanze riservata ai soci per la contribuente;
3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo provato l’esercizio dell’attività alberghiera, e la CTR aveva confermato la decisione di primo grado;
4. avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 15 giugno 2015, affidato a due motivi, a cui il Comune impositore ha resistito con controricorso;
5. con memoria del 25 marzo 2019, la ricorrente ha richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio, per essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La definizione delle controversie pendenti ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dallo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1, mentre se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione;
2. l’istanza presentata dalla contribuente risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;
3. con nota del 17.05.2019, sollecitata da questa Corte con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 3-4-2019, l’ente impositore ha comunicato che parte ricorrente ha perfezionato la procedura di definizione agevolata, con integrale pagamento del dovuto.
4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. 4.1 Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
4.2 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019