Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32737 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 18/12/2018), n.32737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 14963-2018 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO

68, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA DI RUSSO;

– ricorrente –

contro

IMMOBILLARE VITTORIA DI M.A. & C. SAS;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 10062/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/9/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

che l’ordinanza della 2 Sezione civile di questa Corte n. 10062/2018 (depositata il 24 aprile 2018) – pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G. (OMISSIS) proposto dalla s.a.s. Immobiliare Vittoria di M.A. & C. nei confronti di D.V. avverso la sentenza n. 1155/2013 della Corte di appello di L’Aquila – ha rigettato il ricorso ed ha condannato la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con attestazione della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale;

rilevato che D.V. ha proposto ricorso chiedendo la correzione dell’errore materiale risultante dalla predetta ordinanza nella parte in cui, in dispositivo (a pag. 8), il suo nominativo è, invece, indicato, per mero errore materiale, come D’.Vi.;

considerato che la proposta del relatore (formulata nel senso dell’accoglimento dell’avanzata istanza) ex art 380-bis c.p.c. è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

opinato che, invero, la suddetta ordinanza della 2 Sezione civile di questa Corte del 24 aprile 2018, n. 10062, risulta affetta da evidente errore materiale nella parte in cui, nel testo del dispositivo a pag. 8, per mero refuso, riporta il nominativo Vincenzo D’Addario anzichè D.V.;

ritenuto, quindi, che ricorrono i presupposti dell’art. 391-bis c.p.c., come novellato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, per disporre la richiesta correzione di errore materiale, mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti;

considerato, infine, che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi, per l’appunto, di procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione – 2 Sezione civile, 24 aprile 2018, n. 10062, disponendo che, nel dispositivo di cui a pag. 8, dove è scritto D’.Vi. deve leggersi D.V..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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