Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32734 del 12/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23621-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,
SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;
– ricorrente –
contro
I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCORA
18/20, presso la SEDE CENTRALE DEL PATRONATO A.C.L.I. rappresentato
e difeso dall’avvocato GUIDO FAGGIANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 78/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 06/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
RIVERSO.
Fatto
CONSIDERATO
CHE:
la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 78/2018, ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la pronuncia con la quale era stata accolta la domanda di I.A. intesa al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 1, comma 8, con decorrenza dal 1 ottobre 2015.
A fondamento della pronuncia la Corte osservava che il sistema delle finestre introdotto dalla normativa (di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), non si potesse riferire – per motivi letterali e logici – alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata; e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di una determinata età, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perchè invalidi in misura non inferiore all’80%.
Sosteneva inoltre la Corte d’appello che, in considerazione delle particolari condizioni di minorità in cui vengono a trovarsi i lavoratori gravemente invalidi, il limite di età di sessanta anni (se uomini) e di cinquantacinque (se donne) D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 1, comma 8, non fosse incrementato neppure in dipendenza dell’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi delle speranze di vita; non avendo il legislatore (D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12 bis) previsto una generalizzata applicazione del meccanismo di adeguamento del limite anagrafico di accesso ai trattamenti pensionistici in dipendenza dell’aumento delle speranze di vita, ma avendo elencato specifici casi in cui tale adeguamento opera.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con due motivi, illustrati da memoria; cui ha resistito I.A. con controricorso.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
Diritto
RILEVATO
CHE:
1.- con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), posto che, contrariamente a quanto affermato dalla pronuncia impugnata, tale norma aveva disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia; e si riferiva, pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini, ma a tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.
2.- Con il secondo motivo l’INPS denuncia la violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22 ter, comma 2 e del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, commi 12 bis e 12 quater (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità agli invalidi che conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata della disciplina relativa all’incremento del requisito dell’età per le speranze di vita.
3.- Sulla questione dell’applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 1, comma 8, la Corte di Cassazione si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018) perchè, la disposizione dell’art. 12, comma 1 – per motivi letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia.
4.- Per quanto concerne, invece, la diversa questione posta dal secondo motivo di ricorso, relativa all’applicazione agli invalidi che conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata della disciplina concernente l’incremento del requisito dell’età per le speranze di vita, prevista dalla specifica normativa ivi richiamata, non risulta alcun orientamento giurisprudenziale nell’ambito di questa Corte la quale non si è ancora pronunciata in merito; e poichè si tratta anche di questione avente rilievo nomofilattico, reputa il Collegio che la causa debba essere rimessa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., alla quarta sezione per la trattazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette la causa alla sezione IV per la trattazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019