Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32733 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9215-2018 proposto da:

W.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO CEPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 886/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

W.M. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Perugia che, in data 30-11-2017, ha rigettato il gravame finalizzato a ottenere la protezione – internazionale e umanitaria – negata dal tribunale; il Ministero ha replicato con controricorso;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo il ricorrente chiede la cassazione della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 2, 3, 5, 6 e 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria correlabile alle condizioni socio-politiche del paese di provenienza (il Pakistan);

in particolare lamenta che la corte d’appello non abbia preso in considerazione le allegazioni svolte e non si sia fatta parte diligente per ricercare la verità mediante aggiornate informazioni d’ufficio sulla situazione del suddetto paese, quanto al contesto caratterizzato da violenza interna non contrastata dalle autorità statuali; il motivo è inammissibile perchè non calibrato sulla effettiva portata delle affermazioni contenute in sentenza;

nel motivare il rigetto del gravame la corte d’appello, per quanto sinteticamente, ha evidenziato che a fondamento del danno grave rilevante ai fini della protezione sussidiaria il richiedente aveva addotto fatti di vita privata: egli aveva allegato di essersi fortunosamente salvato da un agguato ordito dalla famiglia della fidanzata (ivi rimasta uccisa) e di temere la vendetta della famiglia di lei, essendo stato lasciato solo da quella propria;

nel contesto anzidetto di vita familiare, la corte ha affermato che non era possibile far riferimento al cattivo funzionamento del sistema giudiziario del Pakistan onde richiedere la protezione sussidiaria, essendo tale riferimento troppo generico per la sola deduzione di carenza di efficaci forme di tutela giudiziaria locale; e in tale prospettiva ha sottolineato che nessun elemento era stato fornito al fine di desumere l’effettività di una simile condizione di inidoneità;

ora il ricorrente invoca il dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento delle condizioni della protezione sussidiaria;

tuttavia non considera che il diniego al riguardo opposto dalla corte d’appello è stato incentrato sulla genericità delle allegazioni poste a corredo della domanda; e su tale aspetto della questione, condizionante la concreta possibilità di compiere un qualsivoglia pertinente (e necessariamente specifico) accertamento sullo stato delle istituzioni giudiziarie del paese, non risultano prospettate censure; invero dal ricorso non emerge, col dovuto grado di specificità, cosa sia stato in effetti dedotto nel giudizio di merito;

l’approfondimento istruttorio officioso è doveroso, allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte imposte con violenza e sopraffazione nel contesto di vicende familiari, ma solo in presenza di una puntualmente allegata tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali (v. Cass. n. 7333-15, Cass. n. 25319-15); e tanto suppone che il soggetto interessato possa dimostrare di aver quanto meno dedotto di essersi rivolto inutilmente a quelle autorità, ovvero di non averlo potuto fare per una condizione di sistematica connivenza suscettibile di esser verificata da parte delle autorità di un paese terzo;

col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione al mancato riconoscimento delle condizioni legittimanti la protezione umanitaria; si duole del fatto che la corte territoriale non abbia preso in considerazione la documentazione allegata per dimostrare il percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano;

pure il secondo motivo è inammissibile;

la corte d’appello ha ritenuto che, anche ai fini della protezione umanitaria, non potesse darsi rilievo a circostanze relative alla rischiosità interna del paese di origine, essendo stata tale situazione dedotta come genericamente relativa alla situazione politica interna del Pakistan: ciò avrebbe imposto l’applicazione generalizzata dell’istituto (per sè caratterizzato invece da elementi eccezionali personalistici) a un’intera categoria di soggetti qualificati dalla sola nazionalità; in altre parole non erano state riferite, a dire del giudice d’appello, particolari situazioni soggettive qualificabili come esigenze umanitarie;

il ricorrente, ribadito che al fondo della protezione umanitaria v’è la necessità di far fronte a situazioni personali di vulnerabilità all’interno del contesto oggettivo del paese di origine, lamenta che l’impugnata sentenza non si sia fatta carico di considerare tutta la documentazione allegata, relativa al percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano;

sennonchè anche in tal caso – e in disparte ogni rilievo in ordine al sopravvenuto D.L. n. 113 del 2018 – giova dire che alla base della statuizione di merito è individuabile un rilievo di genericità dell’allegazione in quella sede svolta; e tale rilievo non è pertinentemente avversato in questa sede, visto che dal ricorso non emerge a cosa sia stata collegata, in concreto, la domanda finalizzata a ottenere la protezione umanitaria;

al tempo stesso è del tutto generica la doglianza basata sulla omessa considerazione di documentazione dimostrativa del percorso di integrazione asseritamente intrapreso: anche a voler prescindere dal non essere stata tale doglianza coerentemente dedotta, avendo il ricorrente prospettato al riguardo un vizio di violazione di legge, vi è che dal ricorso nel concreto non emerge in cosa fosse consistita tale documentazione, nè a quale percorso di integrazione alludesse;

le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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