Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32733 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25539-2018 proposto da:

D.R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 55,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FORCINITI, rappresentata e

difesa dall’avvocato REMO BIAMONTE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA, 190,

presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANITA CORIGLIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catanzaro confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta D.R.E. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. in ragione della tardività dell’impugnativa stragiudiziale volta alla declaratoria della nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti dal 10/11/2010 al 31/1/2011;

a fondamento della decisione la Corte riteneva inidonea l’impugnativa sottoscritta dai soli legali della ricorrente, in difetto di ratifica ad opera del rappresentante;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione D.R.E. sulla base di unico motivo;

Poste italiane s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme e contratti collettivi – L. n. 604 del 1966, art. 6, art. 1399 e art. 1324 c.c., artt. 421 e 182 c.p.c., osservando che chi agisce nel nome e nell’interesse del lavoratore non ha l’onere di comunicare o documentare la procura, salvo che il datore di lavoro gliene faccia richiesta ai sensi dell’art. 1399 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c., e invoca l’operatività degli artt. 421 e 182 c.p.c., quest’ultimo esteso anche all’ipotesi di inesistenza o di mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo;

la questione sottesa al primo rilievo contenuto nella censura assume valenza nomofilattica, ravvisandosi sul punto due orientamenti;

secondo il primo, l’impugnativa stragiudiziale L. n. 604 del 1966, ex art. 6, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, sicchè è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto la procura, senza che abbia l’onere di comunicarla o documentarla, nel termine di cui al citato articolo, al datore di lavoro, salvo che questi non gliene faccia richiesta prima della scadenza del termine di sessanta giorni (e comunque prima che il lavoratore agisca in giudizio) ai sensi dell’art. 1393 c.c., applicabile ex art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali (Cass. n. 7866 del 18/05/2012, Cass. n. 3634 del 10/02/2017, Cass. n. 1444 del 18/01/2019, Cass. n. 16416 del 19/06/2019);

secondo altro orientamento, ferma l’imprescindibilità del negozio di procura per l’impugnativa stragiudiziale ad opera di terzi, la preventiva specifica procura o la successiva ratifica, cui è equiparata la proposizione del ricorso giudiziario con cui è impugnato il recesso datoriale, devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza applicabile all’impugnativa del licenziamento, non essendo invocabile – al fine di escludere un onere di comunicazione ovvero di documentazione dell’esistenza della procura, salvo che il datore di lavoro ne faccia richiesta – la previsione di cui all’art. 1393 c.c., che riguarda l’ipotesi del ‘terzo che contratta col rappresentantè, tale non potendo ritenersi il datore di lavoro che è privo di un potere negoziale a fronte dell’impugnativa del licenziamento (Cass. n. 15888 del 20/09/2012, Cass. n. 9182 del 23/04/2014, Cass. 25118 del 24/10/2017, Cass. n. 23603 del 28/09/2018);

in ragione degli illustrati contrapposti orientamenti va disposta la rimessione della questione alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla IV sezione.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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