Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32732 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 12/12/2019), n.32732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 7005-2019 proposto da:

MAGARAGGIA UMBERTO, MAGARAGGIA GIUSEPPE difensori di

S.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentati e

difesi da se medesimi;

– ricorrenti –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttor pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCAUTRA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

MANUELA MASSA, PATRIZIA CUCCI;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 28249/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.P. ha presentato istanza per la correzione dell’errore materiale dell’Ordinanza n. 28249 del 2018, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Inps avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce e nel dichiarare il diritto dell’odierno istante alla corresponsione dell’assegno sociale, ha omesso di concedere la distrazione delle spese di lite a favore dei difensori costituiti formulata espressamente nelle conclusioni del controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

entro i termini di legge è pervenuto a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso per correzione dell’errore materiale, sottoscritto dagli Avv.ti Magaraggia Giuseppe e Umberto nella qualità di difensori del Sig. S.P.;

in conclusione il giudizio va dichiarato estinto; data la natura del procedimento, non si provvede sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA