Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32731 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8522-2018 proposto da:

B.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMO

N. 144, presso lo studio legale e commerciale SORRENTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE INTIRNAZIONALE

DI SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3907/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M.M. ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, contro la sentenza con la quale la corte d’appello di Napoli, rigettandone il gravame, ha confermato il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7,8,10 e 11 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre al vizio di motivazione, poichè la corte d’appello avrebbe escluso la sua credibilità soggettiva con motivazione solo apparente, riportandosi pedissequamente alle statuizioni del giudice di primo grado e senza svolgere indagini sulle effettive condizioni del paese di origine, nè disponendo l’interpello della parte; in tal modo vi sarebbe stata un’errata valutazione delle condizioni di persecuzione, nonostante l’attenuazione dell’onere probatorio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

il motivo è manifestamente infondato;

non è dubbio che, in ordine alla domanda di protezione internazionale, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

tanto suppone che la valutazione vada fatta tenendo conto del ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e della deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi;

nondimeno è certo che, in egual misura, debba essere valutata la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione soggettiva dedotta, e l’attendibilità intrinseca di quelle dichiarazioni (v. già Cass. n. 16602-12);

in tale prospettiva la valutazione di credibilità dei fatti allegati implica che codesti fatti abbiano infine carattere di precisione, gravità e concordanza (Cass. n. 14157-16);

simile orientamento è stato da ultimo condivisibilmente affinato con la puntualizzazione che, dovendo l’accertamento del giudice di merito innanzi tutto avere a oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (v. Cass. n. 16925-18);

ora la corte d’appello di Napoli ha, nel caso di specie, motivatamente escluso la credibilità della versione del richiedente in ordine alle ragioni dell’espatrio: ha infatti ritenuto che tali ragioni fossero implausibili in quanto riferite – dopo la narrazione di un episodio di distruzione di beni patito nei pressi di Tripoli a seguito di attacco missilistico – a un itinerario illogicamente supponente l’espatrio traversando il Senegal per giungere di nuovo in Libia e da lì imbarcarsi per l’Italia;

ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione del provvedimento è perfettamente evincibile e nessun ulteriore approfondimento istruttorio si imponeva onde rigettare il gravame;

col secondo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4, 14, lett. c) e art. 16 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre al vizio di motivazione, per non avere la corte territoriale compiuto un valido accertamento sulle attuali condizioni generali del paese di provenienza, al fine di valutare la sussistenza del grave danno di cui all’art. 14, lett. c) cit., e delle altre condizioni di cui alle lett. a) e b);

può osservarsi che non è vero che la corte territoriale non abbia esaminato le condizioni generali del territorio libico, di asserita provenienza dell’istante;

tale valutazione risulta effettuata con esito opposto a quanto ritenuto dal ricorrente;

in ogni caso il secondo motivo è assorbito dalla già sottolineata ragione di rigetto del primo: la corte del merito ha motivatamente e pregiudizialmente escluso che le dichiarazioni del richiedente a proposito della nazionalità, della provenienza geografica e dell’itinerario di espatrio fossero attendibili, sicchè – come detto – nessun ulteriore accertamento circa la situazione del paese di asserita provenienza o transito si imponeva per disattenderne il gravame; nè risulta esser stato in qualche modo dedotto che la tal mancanza di veridicità fosse derivata esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori al proprio racconto;

col terzo mezzo si censura la sentenza per violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, oltre che per vizio di motivazione, poichè non sarebbe stata evidenziata una valida ragione di rigetto della residuale domanda di protezione umanitaria;

in disparte ogni questione in ordine al sopravvenuto D.L. n. 113 del 2018, il motivo è inammissibile per genericità;

vero è, infatti, che la corte d’appello si è limitata ad affermare che nel caso specifico non erano state riscontrate – nè erano riscontrabili – le situazioni di cd. vulnerabilità richieste dalla legge; non è men vero però che neppure il ricorrente, che pur si è doluto di tale generica motivazione, ha evidenziato con la dovuta precisione e pertinenza le afferenti situazioni, salvo reiterare la narrazione di fatti ritenuti inattendibili;

dalla trascrizione operata nel ricorso è dato capire che egli si era limitato ad allegare (a) il pregiudizio occorso per la situazione di pericolo in caso di rimpatrio, essendo persona priva di autorevolezza e di formazione culturale, (b) la peculiarità della narrazione dei fatti, relativa a condizioni di violazione delle libertà individuali, (c) la componente psicologica di soggetto traviato da avvenimenti significativi e dalla impellenza di dover lasciare il proprio paese natio mediante un viaggio irto di pericoli;

ebbene va osservato che tutte le riferite affermazioni si incentrano sulla asserita rilevanza del proprio racconto di vita, e dunque si scontrano con la previa valutazione della corte d’appello circa la non credibilità soggettiva dell’istante;

la censura postula alfine la necessità di una revisione critica di quella valutazione, che però impinge nel giudizio di fatto che resta riservato al giudice del merito;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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